[INFORMAZIONE] Le Leggi eItaliane - Seconda Parte

Day 2,294, 15:19 Published in Italy Italy by National eItaly

Salve cittadini,
Quest'oggi presentiamo un resoconto di tutte le leggi attualmente in vigore nel nostro ordinamento.
Questa sera verrà pubblicata la Seconda Parte.


Ente Nazionale per la Previdenza Sociale

Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.
Il nuovo Responsabile che s'insedi in seguito a dimissioni spontanee o a rimozione da parte del Congresso del predecessore, provvede ad informare il Congresso sullo stato dei beni e delle finanze a disposizione dell'Ente; in tal caso, il Congresso può richiedere la pubblicazione anticipata del prossimo bilancio dell'Ente.
Il Responsabile Ente non può essere contemporaneamente Presidente eItaliano, vicepresidente eItaliano, Presidente del Congresso, vicepresidente del Congresso o ministro; qualora venga eletto o nominato con una di queste cariche, decade automaticamente dal proprio ruolo di Responsabile Ente ed il Congresso provvede alla sostituzione nelle modalità stabilite per legge.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 2692663. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.

Disposizioni transitorie e finali

I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.


Commento del relatore: Legge che istituisce l'ENPS, il quale sostituisce il Governo nell'ambito del Welfare e del servizio tutor.



Ente Statale per le Sovvenzioni

Questo testo istituisce e definisce l’Ente Statale per le Sovvenzioni il cui scopo è il sostegno finanziario dei cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente Statale per le Sovvenzioni
L’Ente Statale per le Sovvenzioni (da ora in poi chiamato Ente) ha lo scopo di concedere prestiti in valuta, sia con interessi sia senza, di dare sostegno, di informare e di supportare i cittadini eitaliani sulle dinamiche finanziarie del gioco.

Art. 2 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'Ente è una persona proposta dal Ministro dell’Economia al Congresso ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione con le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente. Il Congresso può tuttavia proporre e scegliere una persona diversa da quella proposta dal Ministro dell’Economia.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione da parte del Congresso. In caso di rimozione, il Responsabile resta in carica, solo per l’ordinaria amministrazione, fino al momento in cui il Congresso nomina un nuovo Responsabile.
Per ordinaria amministrazione si intendono tutte le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi quali ne sono ad esempio: l’aggiornamento di spread, la pubblicazione di bilanci, il recupero dei crediti. Tuttavia al Responsabile dimissionario o rimosso non è permesso erogare altri prestiti.
Il nuovo Responsabile che s'insedi in seguito a dimissioni spontanee o a rimozione da parte del Congresso del predecessore, provvede ad informare il Congresso sullo stato dei beni e delle finanze a disposizione dell'Ente; in tal caso, il Congresso può richiedere la pubblicazione anticipata del prossimo bilancio dell'Ente.
Il Responsabile Ente non può essere contemporaneamente Presidente eItaliano, vicepresidente eItaliano, Presidente del Congresso, vicepresidente del Congresso o ministro; qualora venga eletto o nominato con una di queste cariche, decade automaticamente dal proprio ruolo di Responsabile Ente ed il Congresso provvede alla sostituzione nelle modalità stabilite per legge.

Art. 3 - Bilanci e fondi
L’Ente è tenuto a redigere regolarmente un bilancio intermedio, il 15esimo giorno dopo l’insediamento del governo e un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
Il bilancio deve tenere distinte le due gestioni dell’Ente: quella con fondi pubblici e dei privati per la gestione da quella dei soli privati volta all’investimento e all’ottenimento di un utile. Gli utili e le perdite delle due attività non sono comulabili.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio. E’ obbligato a scrivere nel proprio bilancio di previsione la voce relativa alle sovvenzioni erogate all’Ente. In mancanza di tale voce di spesa l’Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire la continuità del servizio. L’ente deve riceve i fondi in un’unica soluzione, tuttavia possono non essere concessi qualora non vi è stata la presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente.

Art. 4 - Fondi privati
L’Ente può ricevere fondi privati con due finalità. La prima volta a finanziare l’Ente stesso. La seconda volta a investire sul Mercato Monetario i soldi ottenuti dai privati e ricavarne degli utili. Tali utili saranno divisi in base all’investimento fatto da ciascun privato. Il 5% degli utili tuttavia sarà tenuto dall’Ente per finanziarsi.

Art. 5 - Spread
Usufruendo di fondi statali, oltre che di fondi privati, l’Ente è tenuto a mantenere uno spread per tutte le segnalazioni di entrate e uscite.
Le uscite volte a finanziare i cittadini eitaliani devono almeno indicare: l’importo erogato e rimborsato, la data di erogazione, il nick del player che lo ha richiesto e il suo link al profilo di eRepublik in modo che sia sempre rintracciabile anche qualora vi sia un cambio di nome. Qualora vi siano investimenti dei privati vi è l’obbligo per il Responsabile di tenere distinte le entrate e le uscite derivate da fondi governativi o dei privati per il sostentamento dell’Ente, da quelle derivate dai soli privati volti ad ottenere un utile. Le entrate effettuate dai privati e volte alla speculazione devono almeno indicare: il nick del privato e il suo profilo ad eRepublik, l’importo investito, l’importo rimborsato.
Gli spread verranno divisi per mese e per attività e non potranno mai essere cancellati in modo che vi sia sempre la traccia di tutti gli investitori che sono entrati nel progetto anche se morti e bannati.

Art. 6 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell’Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le loro relative mansioni.

Art. 7 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente.
Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 8 - Cessione ORG
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 952502. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente.
Altresì il Governo deve concedere la disponibilità dell’Organizzazione con ID 4099701 il cui scopo sarà di tenere i depositi dei privati volti all’investimento sul Mercato Monetario con l’obiettivo di raggiungere dei profitti.

Disposizioni transitorie e finali

I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’Ente è il cittadino con ID 6620085; può, tuttavia, essere confermato come Responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministro dell’Economia.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Economia una copia del Regolamento interno dell’Ente. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Fondo cassa iniziale
Il Governo, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’Ente liquidità pari a 10000 ITL e 100 Gold nell’organizzazione assegnata.Nel caso il Governo non adempia tempestivamente, il Responsabile può rivolgersi direttamente al Congresso.

IV - Gruppo "ESS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ESS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione Economia della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Statale per le Sovvenzioni” e il cui colore sarà #FFD700; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.


Commento del relatore: Legge che istituisce l'ESS, che si occupa di finanziare (con prestiti) gli upgrade dei cittadini, in periodo di sconti.



Legge sulle ORG

Art.1
Sono organizzazioni "statalizzate" tutti gli account organizzazione ("ORG") inseriti nella lista di ORG inviata agli Amministratori del gioco per la statalizzazione.

Art.2
Le ORG statalizzate possono essere pubbliche o private.
Le ORG pubbliche, in quanto tali, sono utilizzate dallo Stato eItaliano per l'amministrazione corrente. Non possono essere vendute né cedute a privati cittadini che non ricoprano ruoli amministrativi in entità statali.
Le ORG private sono quelle residue, inserite nella lista di cui all'Art.1 per conto di privati.

Art.3
Le organizzazioni private sono quelle residue, inserite nella lista di cui all'Art.1 per conto di privati.
Esse sono registrate in un apposito foglio di calcolo pubblicamente disponibile tenuto dal Governo, che lo assegna al Ministero degli Interni o ad altro incaricato di fiducia, comunque indicato sul Registro stesso.

Art.4
Il "Registro delle ORG Private" deve riportare il nome del proprietario attuale e di tutti gli eventuali proprietari passati, le modalità di trasferimento della proprietà ed una prova fotografica dell'avvenuto passaggio.
L'onere di comunicare ogni avvenimento che riguarda le ORG registrate cade sul proprietario; nel passaggio di proprietà, di natura transitoria o definitiva, a titolo gratuito od oneroso, sul cedente. Ogni passaggio di proprietà delle ORG da un privato ad un soggetto diverso dallo Stato eItaliano deve essere approvato dal Congresso con votazione. La cessione, per poter essere approvata, deve raggiungere una maggioranza ordinaria. Nel caso il trasferimento di proprietà non venga approvato, la richiesta di passaggio di proprietà non può essere accolta e il possesso della ORG rimane al proprietario attuale.

Art. 5
Le ORG private che non siano riconducibili ad alcun giocatore o associazione (unità militari, partiti, altre associazioni di cittadini non riconducibili alle precedenti due) o che siano riconducibili ad un giocatore morto o inattivo divengono liberamente utilizzabili dal Governo; questo provvede ad inventario di tutti i beni e di tutti i soldi presenti nelle ORG al momento del recupero delle credenziali. Tale passaggio è irreversibile.
Per la verifica di quanto previsto al comma precedente, l'organo incaricato della gestione del Registro effettua ogni tre mesi un censimento delle ORG private tramite invio di messaggi in gioco alla ORG ed a colui che ne risulta proprietario sul Registro; questi ha quindici giorni di tempo per rispondere ad entrambi i messaggi, fornendo tutte le eventuali informazioni richieste, ed essere considerato attivo. Eventuali assenze preventivate devono essere comunicate all'organo responsabile del Registro. L'inizio del censimento è segnalato tramite comunicazione su un giornale ufficiale da parte del Governo. Il Congresso è tenuto a vigilare sull'adempimento del censimento.

Art. 6
I privati cittadini possessori di ORG che non adempiano ai loro doveri, secondo quanto prescritto nella presente, sono punibili con esproprio dell'ORG di proprietà.

Disposizioni finali

I
La Presidenza eItaliana provvede alla creazione del Registro delle ORG Private entro sette giorni dalla approvazione di questa legge.

II
Alla stesura del primo Registro delle ORG private le ORG ivi elencate vengono assegnate a chi ne risultava proprietario all'ultima verifica.
Se il proprietario è diverso o se ci sono cambiamenti od altre comunicazioni da effettuare, l'attuale proprietario deve mettersi entro tre settimane con la Presidenza eItaliana.
La Presidenza eItaliana provvede ad inviare comunicazione a mezzo messaggio privato in gioco sulla nuova normativa in materia di ORG private vigente a coloro che per il Registro risultino proprietari di ORG.

III
Il primo censimento delle ORG private è da effettuarsi tre mesi dopo l'approvazione della presente legge.


Commento del relatore: Legge che disciplina l'utilizzo delle ORG.