[INFORMAZIONE] Le Leggi eItaliane - Prima Parte

Day 2,293, 14:52 Published in Italy Italy by National eItaly

Salve cittadini,

Quest'oggi presentiamo un resoconto di tutte le leggi attualmente in vigore nel nostro ordinamento.
Domani verrà pubblicata la Seconda Parte dell'Articolo.

Legge per il finanziamento dell'EI

Art. 1 - Definizioni

La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano (o EI), forza militare pubblica, e il Governo eItaliano. Il Capo di Stato Maggiore (o CDSM), comandante di EI, è a tutti gli effetti responsabile dell'adempimento di ogni obbligo previsto dalla presente per EI stesso, e rappresentante dell'Esercito di fronte a Governo e Congresso.

Art. 2 - Finanziamenti ordinari
E' fatto obbligo al Governo di garantire ad EI le somme necessarie al funzionamento del sistema di produzione dell'Esercito stesso. A tale scopo il Governo è tenuto a valutare eventuali richieste di finanziamento (destinate a garantire la gestione corrente) da parte di EI, purché adeguatamente motivate. Tali finanziamenti saranno specificati in sede di bilancio previsionale, e, in caso di approvazione dello stesso, erogati nelle modalità ritenute più opportune.

Art. 3 - Piani strutturali
Qualora EI intenda approntare un piano strutturale per il rinnovo della propria struttura produttiva, è tenuto a consultare Congresso e Governo, spiegando nei dettagli le modalità di impiego della cifra richiesta. In seguito a discussione, in cui il Governo è tenuto ad esprimere un parere, il Congresso voterà il piano, secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso vigente.

Art. 4 - Equipaggiamenti
EI concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza di EI.
Ogni modifica della quantità di equipaggiamenti dev'essere discussa e concordata tra Governo ed EI.

Art. 5 - Gestione delle scorte
EI si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eccedente dalle necessità di equipaggiamento è impiegata, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche ad EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dallo Stato, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.

I - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese EI è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell'equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione di EI per fronteggiare necessità impellenti. Nelle stesse date, EI verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisca una variazione strutturale, EI è tenuto a verificare, entro due giorni, la possibilità di aumentare, fino a raddoppiare, la propria scorta strategica, assumendola dall'eccedenza, previa comunicazione a Governo e Congresso. EI valuta in autonomia quando ripristinare la normale quantità di scorte, in ogni caso entro un massimo di sei mesi.

II - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo EI mette in vendita qualunque eccedenza rispetto alle scorte strategiche, fino a ripianare ogni eventuale perdita dell'ultimo bilancio presentato.

III - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
Ulteriori eccedenze sono a disposizione del Governo, che ne fa uso previa autorizzazione di EI.

Art. 6 - Bilanci
EI si impegna a presentare a Congresso e Governo, nella sezione riservata del forum del Congresso, un bilancio contenente i dati di un intero mese (partendo dal giorno 5). Il bilancio deve seguire la struttura prevista dall'Appendice A. Il bilancio può essere presentato dal giorno 5, fino al giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione.
Se il giorno prima del pagamento della settimana di produzione si insedia un nuovo Governo, EI, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è tenuto a presentare il bilancio.

Disposizioni transitorie e finali

I - La presente legge, in seguito alla sua approvazione, va a sostituire in maniera integrale la legge II 09/12 - Riforma legge finanziamenti EI (1/2) ed eventuali successive modifiche alla stessa.

Appendice A - Struttura del bilancio dell'Esercito eItaliano

1) Cassa iniziale

2) Entrate

finanziamento statale ordinario

finanziamento statale strutturale

vendita wrm

vendita frm

vendita armi

vendita food

donazioni

competizioni

operazioni MM

rimborso finanziamenti ai soldati

totale entrate


3) Uscite

investimenti

stipendi

wam

acquisto panini

acquisto armi

acquisto wrm

acquisto frm

premi ai soldati

rimborsi trasferimenti

finanziamenti palestre soldati

finanziamenti aziende food soldati

finanziamenti strutturali produzione

Totale Uscite


4) Saldo (Entrate meno Uscite)

5) Cassa finale

6) Risultato operativo

7) Risultato gestione corrente

Risultato operativo

finanziamento ordinario EI

operazioni MM (cc e gold)

investimenti fatti da ei

donazioni

competizioni

rimborsi

saldo finanziamenti soldati

finanziamento strutturale alla produzione


8 ) Saldo gestione corrente

9) Dettaglio Investimenti

10) Dettaglio finanziamenti

11) Donazioni

12) Dettaglio produzione

tipologia, qualità e quantità di aziende possedute

lavoratori accreditati

produzione totale

raw consumate

evoluzione scorte

calcolo scorte minime

livello scorte minime


12) Dettaglio produzione

tipologia, qualità e quantità di aziende possedute

lavoratori accreditati

produzione totale

raw consumate

evoluzione scorte

calcolo scorte minime

livello scorte minime


13) Conclusioni


Commento del relatore: Legge di recente approvazione, introdotta per affrontare le esigenze finanziarie dell'EI derivanti dalla nuova contingenza economica. Legge che abroga un provvedimento normativo precedente.



Legge istitutiva Assemblea Costituente

Con la presente, si istituisce l'Assemblea Costituente deputata alla modifica dell'attuale testo costituzionale.

Art. 1 - Definizione
Si definisce "Assemblea Costituente" l'organo deputato alla stesura di una nuova Costituzione eItaliana.
Il lavoro finale verrà presentato al Congresso eItaliano che lo voterà in base a quanto previsto dalla Costituzione dell’Italia eRepublikana vigente in materia di modifiche costituzionali.

Art. 2 - Composizione
L'Assemblea Costituente è composta da 15 deputati. I seggi verranno distribuiti fra i partiti presenti nella classifica del gioco in base al numero dei tesserati, utilizzando il metodo Hare-Niemeyer.
I deputati vengono proposti dalle relative presidenze di partito. A partire dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea, ogni 30 giorni la composizione dell'Assemblea è aggiornata in base al numero di tesserati rivelati al trentesimo giorno.
I deputati possono decadere dal loro ruolo, qualora si verifichino condizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Costituente vigente. In tale circostanza, la presidenza del partito di appartenenza ha facoltà di sostituire immediatamente il deputato decaduto.

Art. 3 - Presidente dell’Assemblea
L'Assemblea Costituente elegge un proprio Presidente con votazione a maggioranza assoluta.
Il Presidente dell'Assemblea Costituente convoca, presiede e modera le sedute e dirige i lavori dell'Assemblea; ha facoltà di nominare un deputato che assolva alle sue funzioni in sua assenza.
Qualsiasi deputato ha il diritto di presentare una mozione di sfiducia del Presidente; la mozione è approvata col 65% dei voti validi favorevoli, in una votazione con quorum fissato al 50%+1 degli aventi diritto.
Qualora sia approvata una mozione di sfiducia al Presidente dell’Assemblea, si svolge nuovamente la procedura di elezione.

Art. 4 - Infrastrutture
La sezione deputata ad ospitare i lavori dell’Assemblea Costituente è la sezione con ID 92 (Assemblea Costituente), organizzata in sezioni e accessibile secondo quanto previsto dal Regolamento.
Tale sezione è moderata dal Presidente dell’Assemblea e dal suo sostituto.
Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di richiedere all’Amministrazione del Forum il riordino della sezione 92 e relative sottosezioni oltre alla creazione di nuove sezioni, compatibilmente a quanto previsto dalla presente.
Il canale di chat deputato ad ospitare i lavori dell’assemblea, in caso di non disponibilità del forum, è indicato nel Regolamento dell’Assemblea Costituente.

Art. 5 - Regolamento
La regolamentazione dell'attività dell'Assemblea Costituente è demandata ad un Regolamento Interno.
Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di modificare tale Regolamento in ogni momento; l’Assemblea può rigettare le modifiche con una votazione che necessita almeno del 50%-1 del numero degli aventi diritto per essere approvata.
Ogni deputato può presentare un emendamento al Regolamento; per essere approvato, l'emendamento necessita della maggioranza assoluta.

Art. 6 - Termine dei lavori
I lavori dell’Assemblea Costituente avranno una durata massima di mesi due a partire dalla prima seduta. Al termine dei lavori, il Congresso voterà, secondo le modalità previste dalla Costituzione vigente, separatamente ogni articolo del testo proposto dall'Assemblea Costituente. Qualora il Congresso rigetti, totalmente o parzialmente, la proposta finale, ha facoltà di chiedere all'Assemblea Costituente di continuare i lavori sui punti non idonei, previa specifica degli stessi. In quel caso, qualora sia già stato superato il termine ultimo indicato dal precedente comma, questo viene rimandato di due settimane.

Disposizioni transitorie e finali

I - La Presidenza del Congresso procede a definire, con apposito topic "Annuncio" (chiuso) in sezione pubblica del Congresso, la composizione dell'Assemblea Costituente entro un massimo di giorni tre dall'approvazione della presente, sulla base dei dati disponibili al momento (corredati da apposito screen). Conseguentemente, la Presidenza del Congresso procede a contattare i vari presidenti di partito affinché procedano alle nomine dei rispettivi deputati, secondo quanto previsto dall'Art. 2. I lavori dell'Assemblea Costituente inizieranno in ogni caso al massimo entro giorni quindici dall'approvazione della presente. Qualora entro tale termine non tutti i deputati siano stati nominati, i corrispettivi seggi rimarranno a disposizione del corrispettivo Partito.

II - L’Amministrazione del Forum sblocca la sezione 92 (Assemblea Costituente) e la trasferisce nella categoria e-ITALY Gestione; si conferisce poteri di moderazione temporanei per archiviare i topic della sezione principale nella sottosezione d’archivio; predispone i gruppi e i relativi accessi alla sezione e relative sottosezioni.
Provvede, inoltre, a trasferire la sezione 194 (Commissione di Revisione Costituzionale) all’interno della sezione 109 (Archivio Assemblea Costituente).
Conferisce, infine, al Presidente dell’Assemblea ed al suo sostituto accesso in scrittura alla sezione Interni del Congresso eItaliano.

III - La regolamentazione dell'attività dell'Assemblea Costituente è demandata, sino all'approvazione del Regolamento, al Regolamento provvisorio allegato alla presente.
Qualora non venga promulgato un nuovo Regolamento entro giorni sette dalla prima seduta dell'Assemblea, è da intendersi come definitivo il Regolamento allegato.

IV - Sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea Costituente, le sedute sono presiedute dal Presidente del Congresso, assistito dal Presidente eItaliano.
Qualora sia approvata una mozione di sfiducia al Presidente dell’Assemblea, il Presidente del Congresso, assistito dal Presidente eItaliano, presiede l’Assemblea fino a nuova elezione.

V - Il termine ultimo dei lavori è procrastinabile con richiesta di proroga avanzata al Congresso dal Presidente dell’Assemblea, messa ai voti secondo le modalità di una legge ordinaria.

VI - La presente è da ritenersi automaticamente abrogata al termine dei lavori dell'Assemblea Costituente.

Commento del relatore: Legge che disciplina l'Assemblea Costituente, nata per revisionare totalmente l'attuale testo costituzionale.



Servizi Informativi Segreti

Questo testo definisce l’ente statale il cui scopo è la tutela della sovranità del popolo eItaliano sull’eItalia da possibili attacchi esterni attraverso la restrizione controllata del flusso migratorio verso l'interno e l'osservazione degli stranieri in Italia.

Art. 1 - Definizione
Si definisce col nome di “Servizi Informativi Segreti” (di qui in poi SIS) l’organo dello Stato preposto al controllo delle richieste di cittadinanza e ad eventuali altre attività d’intelligence all’interno dei confini eitaliani e all’estero.
Il SIS si costituisce principalmente come autorità per il controllo dell’immigrazione.
Il nome internazionale del SIS è Italian Department of Immigration (IDI).

Art. 2 - Responsabile
A capo del SIS è posto un Responsabile.
Il Responsabile SIS è nominato dal Presidente eItaliano e da quest’ultimo può essere rimosso; resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione presidenziale.
Il Responsabile SIS ha diritto di nominare un vice che goda dei suoi stessi privilegi.

Art. 3 - Ordinamento interno
L’ordinamento interno del SIS è stabilito dal Responsabile in carica, il quale ha facoltà di redigere un Regolamento interno qualora lo ritenga necessario.

Art. 4 - Agenti
Il Responsabile SIS ha diritto di nominare direttamente i propri collaboratori che prendono il nome di “agenti”.
Gli agenti del SIS, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati a perseguire le finalità del SIS. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile, al suo vice ed a chiunque altro collabori con il SIS.
Le identità degli agenti sono informazioni classificate; possono essere note solo al Presidente eItaliano, al Ministro dell'Interno e all'Amministrazione del forum per l'abilitazione.

Art. 5 - Cassa e pubblicazioni
Il SIS non svolge attività economiche e pertanto è svincolato dall’obbligo di presentazione del bilancio; può però usufruire di una cassa messagli a disposizione dal Ministero dell’Interno per perseguire le proprie finalità.
Il Ministero dell’Interno concede, inoltre, l’accesso all’organizzazione in uso al fine d’inviare comunicazioni formali a mezzo messaggio privato o tramite articoli di giornale.

Art. 6 - Infrastrutture e accessi al Congresso
Il SIS usufruisce pienamente della sezione 222 (SIS - Affari Interni) e di eventuali sottosezioni per lo svolgimento delle proprie funzioni; ha inoltre accesso al Congresso eItaliano come Ministro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Gruppi e sezioni in uso al SIS
Il responsabile SIS ha diritto in qualsiasi momento di richiedere direttamente all’Amministrazione del Forum il riordino di sezioni e gruppi di propria competenza.

II - Separazione dall’ATO
A partire dall’entrata in vigore della presente, il Responsabile SIS non svolge più mansioni di Responsabile dell’Anti TakeOver (ATO) le quali passano in capo al Ministero dell’Interno fino ad ulteriore delibera del Congresso eItaliano.


Commento del relatore: Legge introdotta per disciplinare un servizio già attivo da anni.



Piano Finanziamento Palestre
Il presente è un piano di finanziamento per l’ampliamento delle palestre.
Questo piano è destinato a cittadini eItaliani che abbiano superato il mese di età e siano cittadini adulti (per la definizione di “adulto” si faccia riferimento a http://wiki.erepublik.com/index.php/Per ... s/Italiano ) ma non abbiano ancora superato il livello 36.

PIANO DI FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO PALESTRE
Art. 1 - Definizione e finalità
Art. 2 - Stanziamento
Art. 3 - Gestione
Art. 4 - Adesione
Art. 5 - Il bando
Art. 6 - Obblighi del richiedente
Art. 7 - Rapporti con Enti di prestito

Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Definizione e finalità
Il “piano finanziamento ampliamento palestre” (da qui in poi “finanziamento palestre” o anche “piano”) è un progetto economico finanziato dallo Stato eItaliano e destinato ai cittadini che soddisfino i seguenti requisiti:
• Almeno 30 giorni di lavoro in game già effettuati, rappresentati da l possesso di almeno una medaglia di "Gran Lavoratore";
• cittadino Adulto;
• cittadinanza italiana;
• livello compreso fra 23 e 35, estremi inclusi.
Per “cittadino Adulto” s’intende la definizione consultabile sulla Wiki di eRepublik all’indirizzo http://wiki.erepublik.com/index.php/Per ... s/Italiano ; una definizione alternativa di “cittadino adulto” è la seguente: «Si definisce “cittadino Adulto” il cittadino di eRepublik che non sia limitato nello svolgimento delle seguenti attività: operazioni valutarie, compravendita, partecipazione alle consultazioni elettorali, attività imprenditoriale, beneficienza; il cittadino che non sia libero nelle succitate attività è detto “cittadino Giovane”.».
Lo scopo del piano è investire sull’incremento del contributo in battaglia della popolazione eItaliana al fine di aumentarne la capacità bellica.

Art. 2 - Stanziamento
Lo stanziamento di fondi per il piano non può avere un costo superiore a proventi derivanti da oneri di legge più una percentuale del deposito complessivo di GOLD a disposizione dello Stato eItaliano che varia come segue:
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è inferiore a GOLD 55, la percentuale è pari al 5%;
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è compresa fra GOLD 56 e GOLD 124, la percentuale è pari al 4%;
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è compresa fra GOLD 125 e GOLD 205, la percentuale è pari al 3%.
Allo stanziamento di fondi da parte dello Stato eItaliano si aggiunge una quota variabile ottenuta tramite donazioni da parte di privati.
Lo Stato deve stanziare almeno un terzo di quanto stanziato per il piano precedente. Nel caso tale cifra risultasse superiore al tetto massimo definito nei precedenti commi, lo Stato è invece obbligato a stanziare almeno metà dei proventi in gold derivanti da oneri di legge.
Lo stanziamento deve essere indicato nel bilancio previsionale e, una volta approvato, deve essere trasferito ad una delle ORG dell'Ente Statale per le Sovvenzioni (da ora in poi ESS).
Nel caso di annullamento del piano oppure nel caso di eventuali fondi residui al termine del piano, tutti i gold ancora in possesso dell'ESS, che in prima istanza erano stati destinati al piano, vanno restiuiti alla ORG del Congresso con ID 1179362.

Art. 3 - Gestione
Il Ministero dell'Economia si occupa di organizzare il piano, mentre l'erogazione fattuale dei finanziamenti è a carico dell'ESS.
Il piano deve essere attuato ogni mese a partire dal 15esimo giorno successivo all'ultimo periodo di sconto sugli ampliamenti delle palestre, tramite l'emissione di un bando il quale deve rispettare quanto esposto nell'Art 5 del presente piano.
Nel caso in cui il periodo di sconto giungesse prima di questo termine, il piano non va attuato.
Il tempo per la raccolta delle richieste è pari a 3 giorni a partire dalle ore 00:00 di eRepublik del giorno successivo all'emissione del bando.
Il Ministero dell'Economia è tenuto a comunicare al Congresso e a pubblicare la graduatoria entro 24h dal termine della raccolta delle adesioni. Nella graduatoria devono essere presenti tutti i dati che permettano il controllo del rispetto dei criteri definiti nel bando.
Nel caso la graduatoria presenti delle irregolarità, un membro del Congresso deve farlo presente nel topic dove essa è stata comunicata entro 24h dalla sua pubblicazione.
Nel caso in cui il Ministero dell'Economia non correggesse la graduatoria entro 24h dalla segnalazione, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.
Nel caso di finanziamenti superiori ai 20 gold, l'eccedenza deve essere distribuita immediatamente dopo la conferma della graduatoria, mentre i restanti 20 gold devono essere distribuiti durante i giorni di sconto.
Nel caso in cui il periodo di sconto giungesse prima della pubblicazione della graduatoria, il piano viene annullato.
Nel caso in cui il periodo di sconto giungesse prima della completa erogazione delle eccedenze, se vi sono dei finanziamenti la cui erogazione non è completabile nel periodo di sconto, essi vengono annullati. I fondi già erogati devono essere restituiti all'ESS, se ciò non avviene il richiedente è escluso per sempre dal presente piano e da qualsiasi altra forma di prestito/finanziamento organizzato dallo Stato.
Nel caso in cui avvenisse un cambio al Ministero dell'Economia a bando già emesso, il nuovo Ministro si impegna a continuare l'operato del predecessore senza arrecare intoppi alla procedura prevista dal seguente piano. Tutto il materiale necessario alla continuazione del piano deve essere conferito immediatamente al nuovo Ministro.
I fondi liberati dall'annullamento dei singoli finanziamenti non possono essere utilizzati per scorrere la graduatoria.
Il bando e la graduatoria devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale di governo.

Art. 4 - Adesione
Il cittadino eItaliano che abbia intenzione di aderire al piano deve comunicare al Ministero dell’Economia, nelle modalità da questi stabilite, le seguenti informazioni:
• i livelli delle quattro palestre disponibili all’atto della richiesta;
• il nome della palestra da ampliare;
• il livello che si vuole raggiungere per la palestra indicata.
I nomi delle quattro palestre visibili alla pagina http://www.erepublik.com/it/economy/tra ... ng-grounds sono, nell’ordine:
• sala pesi;
• centro arrampicate;
• poligono di tiro;
• centro d’addestramento Forze Speciali,
dall’alto verso il basso.
Il piano prevede il finanziamento dell’aggiornamento di una sola palestra per cittadino richiedente.
In caso di eventuali richieste multiple, ad essere evasa sarà solo quella d’importo minore.
I cittadini che abbiano usufruito del piano e presentano richiesta di adesione al piano immediatamente successivo, sono posti in fondo alla graduatoria per permettere l'accesso al finanziamento ad altri cittadini.

Art. 5 - Il bando.
Il bando deve stabilire i criteri di attribuzione, il numero e l'ammontare dei finanziamenti, la presunta data di inizio degli sconti. I criteri devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione.
Il bando è stilato dal Ministero dell'Economia. Il Ministro dell'Economia propone il bando al Congresso, il quale lo deve approvare tramite votazione.
Nel caso in cui il bando non venisse approvato, il Ministro dell'Economia è tenuto a proporre entro 12h un nuovo bando che tenga in considerazione le valutazioni del Congresso. Esso va messo subito in votazione per 24h.
In caso di ulteriore bocciatura o di mancata riformulazione del bando, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

Art 6 - Obblighi del richiedente del finanziamento.
A distanza di 72h dalla presunta data di inizio degli sconti indicata nel bando, tutti i richiedenti del finanziamento risultati idonei devono aver inviato screenshot al Ministero dell'Economia, secondo le modalità da questo indicate, contenente data, nick del player e quantità di gold, in modo tale da verificare che possegga tutto il denaro necessario per il miglioramento della palestra indicato nella sua richiesta.
Nel caso in cui il richiedente venga meno a questo obbligo, egli perde il diritto al finanziamento, il quale passa al primo degli idonei in graduatoria.
Nel caso in cui gli sconti giungessero in anticipo di 72h o più rispetto alla presunta data di inizio degli stessi, questo obbligo decade.
Entro 48h dalla completa erogazione del finanziamento, il richiedente deve inviare screenshot al Ministero dell'Economia, secondo le modalità da questo indicate, atto a dimostrare di aver effettuato il miglioramento della palestra per cui si è chiesto il finanziamento.
Se lo screenshot viene inviato in ritardo, il richiedente è escluso per 2 mesi dal presente piano e da qualsiasi altra forma di prestito/finanziamento organizzato dallo Stato.
Se lo screenshot non viene inviato oppure se il richiedente non ha effettuato il miglioramento, deve restituire tutti i gold ricevuti.
Se ciò non avviene il richiedente è escluso per sempre dal presente piano e da qualsiasi altra forma di prestito/finanziamento organizzato dallo Stato.

Art. 7 - Rapporti con Enti di prestito
L’adesione al presente piano non preclude la possibilità di usufruire di altri servizi di altri Enti di prestito svincolati dal presente piano, fatti salvi i casi d’insolvenza e morosità.

Disposizioni transitorie e finali

I
In deroga a quanto previsto ex Art. 2 della presente legge e al terzo comma dell'Art. 10 della LEGGE III 04/13, lo stanziamento per la prima attuazione del piano è pari a GOLD 250 da conferire ad una ORG dell'ESS da questi indicata.

Commento del relatore: Legge che disciplina l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto per l'upgrade dei training grounds.



Ente di Speculazione Finanziaria
Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è garantire una continua speculazione statale.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente di Speculazione Finanziaria” (ESF, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’investimento sul mercato monetario di capitali statali per ricavarne utili tramite speculazione.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente è tenuto a redigere regolarmente un bilancio mensile nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
L'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio; la richiesta deve essere inserita nella sezione “Economia” del forum del Congresso e segue l’iter legislativo delle leggi ordinarie.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile è scelto dal Congresso, seguendo l’iter delle leggi ordinarie, stabilito dal Regolamento del Congresso vigente. Il Responsabile è scelto da una rosa di candidati ottenuta da un bando indetto dal Ministero dell’Economia. hanno facoltà di proporre un candidato tutti i congressisti ed il Ministro dell’Economia; il parere del Ministro dell’Economia non è vincolante ai fini della votazione.
Il Ministro dell’Economia ha facoltà di nominare un suo delegato con mansioni di controllo sull’operato del Responsabile, senza la possibilità di intervenire sull’amministrazione dello stesso.
Il Responsabile ha facoltà di nominare un vice Responsabile che lo coadiuvi nell’amministrazione dell’Ente e assolva alle sue mansioni in sua assenza, che condivida con lui gli stessi accrediti e credenziali.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per delibera del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento delle operazioni economiche già in corso ma non ha il diritto di iniziarne di nuove.
Il Responsabile Ente non può essere contemporaneamente Presidente eItaliano, vicepresidente eItaliano, Presidente del Congresso, vicepresidente del Congresso o ministro; qualora venga eletto o nominato con una di queste cariche, decade automaticamente dal proprio ruolo di Responsabile Ente ed il Congresso provvede alla sostituzione nelle modalità stabilite per legge.
Il Responsabile ed il vice Responsabile afferiscono al gruppo “ESF” ed hanno accesso in scrittura alla sola sezione Economia del Congresso.

Art. 4 - Funzionari
Il Responsabile ha facoltà di nominare dei funzionari che lo assistano nell’amministrazione dell’Ente, su base volontaria.
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato.
Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 5 - Registro
Usufruendo di fondi statali l’Ente è tenuto a mantenere uno registro suddiviso mensilmente in cui memorizzare le offerte inserite e le transazione speculative effettuate.
Al registro del mese in corso hanno accesso solo il Responsabile, il vice Responsabile, i funzionari, il Presidente del Congresso, il Ministro dell’Economia e il suo delegato per monitorare l'operato dell'Ente.
Ogni registro potrà essere consultabile pubblicamente dopo la pubblicazione del bilancio ad esso riferito.

Art. 6 - Regolamento interno
La regolamentazione e la definizione di attività, finalità e servizi dell’Ente sono affidate ad un Regolamento redatto dal Responsabile in carica.
Il Regolamento è pubblicamente consultabile nell’apposita sottosezione nel forum del Congresso.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 7 - Dotazione
Le org a disposizione dell’Ente vanno indicate separatamente nel Registro delle proprietà pubbliche conservato nella sezione interni del forum. Esse sono riportate nell’Appendice I.
Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso delle ORG indicate al Responsabile dell'Ente.
Le somme a disposizione dell’Ente non potranno in nessun caso superare l’80% del totale delle disponibilità dello Stato eItaliano (disponibilità residue dal bilancio del Governo e dal bilancio del Congresso).
Nel caso in cui tale limite venga superato, il Governo comunicherà al Congresso, oltre che al Responsabile dell’Ente, il verificarsi della circostanza e l’eccedenza verrà versata nella org a disposizione del Congresso entro 10 giorni dalla comunicazione.
Se il Responsabile non soddisfa la richiesta entro i termini previsti, il Responsabile è ritenuto rimosso. Il Presidente eItaliano deve provvedere entro due giorni ad inviare un ticket agli admin richiedendo il reset delle password delle org a disposizione dell’Ente. In deroga a quanto sancito dall’art. 3, in questo caso il Responsabile rimosso non ha alcuna possibilità di accedere alle org.

Art. 8 - Divieto di trasferimento fondi
È consentita la circolazione di denaro solo tra le org a disposizione dell’Ente, individuate nell’Appendice I della stessa.
Gli utili derivanti dalla speculazione effettuata dall’Ente e le risorse a sua disposizione non potranno in nessun caso essere trasferiti direttamente dall’Ente al Governo, nè essere utilizzati da quest’ultimo nel caso in cui essi risiedano in ORG condivise fra Ente e Governo.
Qualsiasi donazione indebita o non giustificata dal registro deve essere segnalata dal Ministro dell’Economia o dal Presidente del Congresso; accertata l’irregolarità dell’operazione, il Congresso deve rimuovere il Responsabile e il Presidente eItaliano deve provvedere entro due giorni ad inviare un ticket agli admin richiedendo il reset delle password delle org a disposizione dell’Ente. In deroga a quanto sancito dall’art. 3, in questo caso il Responsabile rimosso non ha alcuna possibilità di accedere alle org.
Ogni trasferimento di fondi dalle org a disposizione dell’Ente ad altre org statali va autorizzato dal Congresso.

Art. 9 - Pubblicazioni
L’Ente si avvarrà dell’org con ID 358281 per le comunicazioni ai cittadini.

Disposizioni transitorie e finali

I - Nomina del responsabile
Dopo l’approvazione del testo il Ministero dell’Economia ha 3 giorni per indire un bando per l’assegnazione della carica di responsabile. Nel frattempo il Responsabile ad interim sarà il cittadino con ID 5399721.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha 30 giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ESF. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Gruppo “ESF”
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ESF” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione economia della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato ai Responsabili dell’Ente di Speculazione Finanziaria” e il cui colore sarà #00FBFB.

IV - Fondo cassa iniziale e avvio dell’Ente
L’Ente subentra nello svolgimento delle funzioni di speculazione al termine del mandato del Governo in carica all’atto della promulgazione della seguente legge.
I fondi del Governo in carica destinati alla speculazione passano direttamente al nuovo Ente senza dover ritornare alla ORG del Congresso in deroga a quanto previsto dalla legge sul T.U. di bilancio.
Il Governo uscente cede al Responsabile gli spread attualmente in uso riguardanti la speculazione e concede le credenziali di accesso alle ORG assegnate all’Ente.
Il Ministero dell’Economia potrà aiutare il Responsabile nella gestione dell’Ente, se da esso richiesto, fintanto che non si doterà dei funzionari ritenuti necessari dal Responsabile.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ESF l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero dell'economia o dal ministero che abbia svolto funzioni di speculazione.

APPENDICE I - Org gestite dall’ESF ha scritto:Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità del seguente elenco di organizzazioni:
358281 Comune di Firenze (ORG principale)
575811 Comune di Venezia
910122 Comune Milanese
945942 Comune Chur
953652 Comune di Perugia
1808313 Syder Corporation
2285422 Confindustria Italia
2560709 Monkey Punch Ltd
2886513 Jedi Army
3185244 banca eitalia tesoro
3185406 citizen cane polonia
3355755 BlackStormChR Foundation
4022228 Logistik HBI


Commento del relatore: Legge che istituisce l'ESF, ovvero l'ente che si occupa di generare risorse per il bilancio pubblico attraverso la speculazione. Tale attività era prima svolta direttamente dal Governo.



Legge "aiutiamo l'eItalia"

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto ha l'obbligo di versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org a disposizione della Presidenza del Congresso, comunicata da quest'ultima entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento deve avvenire tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettui tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, deve versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non è ancora stato effettuato, è prevista una maggiorazione di 1 Gold.
I Congressman che non effettuano il pagamento entro 10 giorni dall'elezione, perdono il potere di scrittura e votazione in Congresso fino a fine legislatura in deroga a quanto previsto dal Regolamento del Congresso. La Presidenza del Congresso deve notificare all'amministrazione del forum il provvedimento tramite opportuno topic in forum.
Per dimostrare l'effettivo versamento è obbligatorio indicare, in apposita discussione aperta dalla Presidenza del Congresso nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Se il Congressman o il Presidente non effettuano il versamento prima della fine del loro mandato, perdono il potere di scrittura e votazione in Congresso in caso di successiva rielezione. La Presidenza del Congresso deve notificare all'amministrazione del forum il provvedimento tramite opportuno topic in forum.
Tale provvedimento è revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati e maggioranza del 66% dei voti validi (non contando come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 4
Qualora un giocatore non effettui il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 3).
Il partito di appartenenza non deve inserirlo nelle posizioni che alla precedente tornata elettorale hanno permesso l'elezione al Congresso dei propri candidati e non deve candidarlo come Presidente eItaliano.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena ha effetto solo per la durata del mandato in cui non è stato rispettato il precedente comma.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

II. Le modifiche a tale legge entreranno in vigore in occasione della successiva elezione del Presidente eItaliano o del Congresso.

Commento del relatore: Legge che prescrive il versamento allo Stato del premio in gold conseguente all'elezione a CM e CP. Recentemente modificata per far fronte ai problemi relativi alla sua applicazione.
Testo Unico di Bilancio
Il Testo Unico di Bilancio definisce e regola il Bilancio dello Stato; istituisce una normativa sul trasferimento fondi ad entità pubbliche o private; limita la visione dei Bilanci dello Stato ai cittadini di cui sia stata comprovata l’identità e l’affidabilità; delinea le caratteristiche della sezione adibita ad ospitare il Bilancio dello Stato e le relative sottosezioni.

BILANCIO DELLO STATO

Art. 1
Il Bilancio dello Stato rappresenta il resoconto di tutte le entrate e di tutte le uscite di tutte le entità di cui si compone lo Stato eItaliano.
Il Bilancio dello Stato è costituito da:
• Bilancio di Governo;
• Bilancio del Congresso;
• Bilancio dell’Esercito eItaliano;
• Bilanci di Enti Pubblici.

Art. 2
Il Presidente eItaliano ha il dovere di verificare che le finanze dello Stato siano esattamente nelle condizioni dichiarate dal precedente Governo a fine mandato.
Qualora le cifre non corrispondessero, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne tempestiva comunicazione al Congresso ed avviare un’inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI

Art. 3
Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve pubblicare in Congresso quanto prima, all’atto dell’insediamento, una previsione di spesa per la durata del mandato del governo.
La previsione deve essere strutturata come previsto nell’allegato A della presente legge.
Il Congresso mette ai voti la previsione di spesa dopo ventiquattro ore, secondo le regole di votazione stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; la Presidenza del Congresso, ravvisatane la necessità, può decretare il rinvio della votazione di ventiquattro ore.
In caso di bocciatura della previsione di spesa, il Governo è tenuto a redigerne una nuova da presentare al Congresso entro dodici ore; il Congresso mette ai voti la nuova previsione di spesa dopo dodici ore senza possibilità di ulteriore deroga.
In caso di ulteriore bocciatura o di mancata riformulazione della previsione di spesa da parte del Governo, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

Art. 4
Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve obbligatoriamente redigere un resoconto di metà mandato, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 (ora italiana) del giorno 20.
Qualora tale obbligo non sia assolto, il Congresso deve intimarne l’adempimento.

Art. 5
Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve stilare un Bilancio di fine mandato che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate ed i valori iniziali e finali delle voci indicate di seguito:
• Governo;
• Esercito eItaliano;
• Ministeri ed Enti Pubblici;
• Tesoro.
All'atto della presentazione del bilancio di fine mandato, il Governo conferisce gli eventuali fondi residui in proprio possesso alla ORG con ID 1179362; è però permessa una trattenuta non superiore a 10 ITL e 1 GOLD per ORG, in modo da permettere conferimenti di fondi.
Un Bilancio sintetico di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’apposita sezione “Bilanci dello Stato eItaliano” del forum nazionale.
Il dettaglio di spesa del Bilancio di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno di una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano”.
Un ulteriore bilancio di fine mandato, corredato di dettaglio di spesa, va presentato entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il Congresso presenti mozione di sfiducia al Presidente eItaliano.
Bilancio sintetico e dettaglio di spesa devono essere fra loro interconnessi riportando in uno il collegamento ipertestuale dell’altro.
Nel Bilancio sintetico è possibile limitarsi a riportare solo i valori complessivi (in ITL e Gold) delle varie voci senza voci di spesa dettagliate.

Art. 6
La Presidenza del Congresso è tenuta a redigere un bilancio di fine mandato e a pubblicarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 26.
Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato B della presente legge.
La Presidenza del Congresso ha facoltà di avvalersi dell’asistenza del Ministero dell’Economia per la redazione del Bilancio del Congresso.

Art. 7
Ogni Ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprietà pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio mensile e pubblicarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano”.
In assenza di indicazioni di legge specifiche, il bilancio mensile va presentato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6.
Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato B della presente legge.
Se necessario, il responsabile dell’Ente dovrà fornire inoltre uno spreadsheet allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, organizzato in modo tale da rispecchiare la gestione dell’Ente stesso.

Art. 8
Il bilancio dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale riservato; lo Stato Maggiore dell'Esercito eItaliano deve dunque archiviarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” accessibile in sola lettura agli abilitati alle sezioni riservate del Congresso ed ai membri del Quartier Generale dell’Esercito eItaliano.

NORME SUL TRASFERIMENTO FONDI

Art. 9
Il Presidente eItaliano (e lui soltanto) ha facoltà di richiedere un anticipo alla previsione di spesa non superiore ai 50.000 ITL.
Tale anticipo è vincolato alle seguenti condizioni:
• il fine dell’anticipo è il finanziamento di una manovra militare;
• la manovra militare dev’essere presentata al Congresso;
• il topic depositato dal Presidente in sezione riservata del Congresso dev’essere contrassegnato come urgente secondo le disposizioni del Regolamento del Congresso vigente.
Soddisfatti i requisiti, il Presidente eItaliano può avviare una votazione riservata.

Art. 10
A meno di richieste di anticipo da parte del Presidente eItaliano nelle modalità stabilite per legge, il Congresso può conferire fondi al Governo solo dopo averne approvato la previsione di spesa.
Salvo casi d’estrema necessità o urgenza, è espressamente vietato trasferire alle ORG dell’Esecutivo, siano esse presidenziali o ministeriali, o a ORG in dotazione all’Esercito eItaliano o ad ORG in dotazione ad Enti Pubblici una cifra pari alla somma massima trasferibile con singola donazione; è invece obbligatorio trasferire la quantità esatta richiesta, in funzione della previsione di spesa o del resoconto di metà mandato presentati dal Governo al Congresso.
Ulteriori fondi in deroga al bilancio, non prima della sua presentazione, possono essere conferiti esclusivamente dopo votazione da parte del Congresso che abbia esito favorevole.

Art. 11
In caso di richiesta di donazione da parte di un Ente pubblico che non sia stato ascritto nella previsione di spesa o nel resoconto di metà mandato del Governo, il Congresso provvede a conferire i fondi richiesti, con donazione esatta e mai d’importo massimo disponibile, previo accertamento della regolarità dell’ultimo bilancio dell’Ente richiedente.

Art. 12
In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG privata, ovvero non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato eItaliano, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione in forum secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente.
La cifra della donazione dev’essere esatta e mai d’importo massimo disponibile.
In caso di donazione ad ORG privata finalizzata a riattivazione, in caso di approvazione in forum della richiesta, la cifra dev’essere d’importo minimo disponibile.

Art. 13
Qualora si profili il rischio che il Paese non possa indire elezioni congressuali, il Congresso potrà avviare donazioni consecutive d’importo massimo, in deroga a quanto previsto da questa legge, in favore della ORG con ID 1179362, in modo da permettere al Congresso insediato in regime di prorogatio di conferire fondi al Governo.
A meno di indicazioni da parte del Ministero dell’Economia, la cifra minima da lasciare nel tesoro è di 200.000 ITL.

GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO BILANCI

Art. 14
Le sottosezioni di “Bilanci dello Stato eItaliano” del forum nazionale dedicate a Governo, Congresso ed Enti Pubblici (e relativi archivi) sono aperte in visione a tutti i cittadini che seguano la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.

Art. 15
La Commissione preposta alla concessione degli accrediti è composta dagli amministratori del forum e da un numero compreso tra 1 e 3 persone scelte dal Congresso tra tutta la Community eItaliana.
I membri eletti dal Congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del Congresso stesso.

Art. 16
La procedura per la richiesta degli accrediti consiste di tre fasi:
a) il richiedente inserisce un messaggio nella discussione “Richiesta accrediti sezione di Bilancio” contenente il proprio link al profilo del cittadino in gioco e fa richiesta d’ingresso nel gruppo in forum;
b) eseguito quanto previsto al punto a), il richiedente invia un messaggio in gioco ad uno (ed uno solo) dei membri della Commissione; in caso di mancata risposta entro 72 ore può inoltrare la richiesta ad un altro membro della Commissione;
c) ricevuto il messaggio di cui al punto b), verificata la conformità con quanto previsto al punto a) e verificata l’assenza di palesi incompatibilità per motivi di sicurezza, la Commissione (operando congiuntamente o disgiuntamente) concede gli accrediti imparzialmente e senza alcun tipo di discriminazione.

Art. 17
L’accesso può essere rimosso solo per fatti gravi ovvero in seguito a pubblicazione parziale o totale da parte della persona accreditata di bilanci contenuti in questa sezione o su segnalazione delle autorità preposte a garantire la sicurezza nazionale.
In caso di segnalazione, la Commissione valuta e stabilisce se accogliere o meno la richiesta; in ogni caso, la Commissione stabilisce a maggioranza l’entità della sospensione.
L’utente sospeso può appellarsi contro la sospensione degli accrediti di fronte al Congresso, che può decretarne la riammissione a maggioranza semplice.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Al momento dell’archiviazione della presente, la Presidenza del Congresso provvede a rinominare la legge in “Testo Unico di Bilancio”.

II
In caso di antinomie sulla pubblicazione dei bilanci degli Enti pubblici fra la presente e la legge istitutiva di un Ente, prevalgono le disposizioni della legge istitutiva dell’Ente.

III
L’amministrazione del Forum eItaliano provvede a creare due sottosezioni della sezione con ID 183 (“Bilancio”): una per il Congresso eItaliano ed una per i bilanci degli Enti Pubblici. La sezione per il Congresso sarà nominata “Congresso eItaliano” alla quale avrà accesso in scrittura la Presidenza del Congresso; la sezione per gli enti pubblici sarà nominata “Enti Pubblici” alla quale avranno accesso in scrittura i responsabili sia di enti statali sia di enti governativi. Le due sottosezioni sono accessibili in sola lettura al gruppo Cittadini verificati e Sicuri.
L’amministrazione del Forum eItaliano provvede a rinominare la sezione con ID 265 “Bilanci eItaliani” in “Governo” ed a predisporvi una sottosezione per i dettagli di spesa dei Bilanci di fine mandato di Governo; la sottosezione sarà nominata “Dettagli di spesa” alla quale avranno accesso in lettura e scrittura la Presidenza eItaliana e i Ministri, in sola lettura i Congressisti e lo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano
L’amministrazione del Forum eItaliano provvede anche ad associare ad ogni sottosezione (che sia adibita a deposito bilanci) della sezione con ID 183 una relativa sottosezione d’archivio nella sezione con ID 264 (“Archivio”), in modo che nella sezione principale siano riportati i Bilanci dello Stato degli ultimi 12 mesi di attività. Qualora non fosse già previsto, la sezione Archivio viene resa accessibile in lettura a chiunque abbia accesso alle sottosezioni della sezione con ID 183, in scrittura alla sola Amministrazione del Forum la quale provvede esclusivamente a trasferire i topic come previsto da questa Disposizione; le sottosezioni di Archivio ereditano gli accessi delle sezioni alle quali fanno riferimento.
L’amministrazione del Forum eItaliano provvede, inoltre, a rinominare la sezione con ID 183 (“Bilancio”) in “Bilanci dello Stato eItaliano”.
L’amministrazione del Forum eItaliano, infine, provvede a rinominare il gruppo con ID 66 (“Esercito eItaliano”) in SMEeI; la descrizione viene modificata in “Gruppo riservato allo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano. A questo gruppo afferiscono il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano, nominato dal Presidente eItaliano, ed i suoi vice.”. All’atto della promulgazione della seguente legge vengono quindi aggiornati gli accessi in forum per i vice del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano: tale aggiornamento consiste nella revoca degli accrediti come Ministro e l’afferimento al gruppo con ID 66. Viene trasferita la sezione “Esercito eItaliano” dalla sezione con ID 265 (“Bilanci eItaliani”) alla sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”).
L’amministrazione del Forum eItaliano, previo consenso della Commissione, può istituire ulteriori sottosezioni nella sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”). In caso di creazione di nuove sezioni, la Commissione ne darà comunicazione in un topic depositato nella sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”) motivandone l’istituzione.

IV
Qualora abbia necessità di conferirsi accrediti di altra natura per adempiere alle disposizioni qui contenute, l’Amministrazione del Forum eItaliano può concedersi temporaneamente gli accrediti necessari previa apertura di un topic bloccato nella sezione con ID 183 (“Bilancio” al momento dell’approvazione della presente), nel quale provvederà a rispondere comunicando il termine delle operazioni e la rimozione degli accrediti autoconcessi.

V
La ORG con ID 1179362 appartiene al Congresso ed gestita dal Presidente del Congresso; per questo motivo, all’elezione del nuovo Presidente del Congresso, il Presidente del Congresso uscente ne consegna le credenziali che saranno cambiate dal Presidente del Congresso eletto.
Il conferimento di fondi dal Tesoro a questa ORG o da questa ORG ad altre di governo segue le norme sul trasferimento di fondi previste da questa legge.

VI
La Presidenza del Congresso provvede a secretare i documenti che riportino le transazioni da e per l’ORG del Congresso in modo che tali transazioni siano visibili esclusivamente a coloro che abbiano accesso alle sottosezioni di “Bilanci dello Stato eItaliano”.

VII
Gli abilitatori già in carica all'atto della promulgazione della seguente legge mantengono il proprio ruolo.

Allegato A ha scritto😕a previsione di spesa deve essere composta dalle sezioni “Importo richiesto”, "Entrate previste", "Uscite previste", "Saldo".

La sezione “Importo richiesto” deve comprendere:

a) Accredito richiesto al Congresso, con legge di donazione o con trasferimento da ORG di Congresso.
La sezione "Uscite previste" deve comprendere:
b) Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
c) Patti di Soccorso Reciproco;
d) Esercito eItaliano;
e) Speculazione;
f) Altre uscite e oneri di legge;
g) Totale delle uscite.
La sezione "Entrate previste" deve comprendere:
h) Introiti derivanti dalla tassazione vigente;
i) Speculazione;
j) Altre entrate e oneri di legge;
k) Totale delle entrate.
Il "Saldo" deve comprendere:
l) Differenza k) - g).

Ogni voce si compone sia di importo in ITL sia di importo in GOLD.
Va inoltre espressamente specificata la modalità di suddivisione dell’accredito richiesto fra le ORG disponibili, esplicitandone la spartizione.
Infine, la voce di entrata dedicata alla speculazione deve includere la voce di uscita per la speculazione più il ricavo (che può essere esplicitato in una sottovoce).

Allegato B ha scritto:Il rendiconto deve essere composto da una sezione riepilogativa della "Situazione Iniziale", una sezione "Entrate", una sezione "Uscite", una sezione riepilogativa della "Situazione Finale".

La "Situazione Iniziale" deve riferirsi al primo giorno di mandato o alla data di accredito dei fondi e deve comprendere:

a) Cassa;
b) Crediti e Debiti;
c) Altre attività possedute.
La sezione "Entrate" deve comprendere:
d) Finanziamenti pubblici;
e) Crediti saldati durante il mandato;
f) Debiti contratti durante il mandato;
g) Altre entrate;
h) Totale delle entrate.
La sezione "Uscite" deve comprendere:
i) Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
j) Crediti concessi durante il mandato;
k) Debiti saldati durante il mandato;
l) Altre uscite;
m) Totale delle uscite.
La "Situazione Finale" deve riferirsi all'ultimo giorno di mandato e deve comprendere:
n) Cassa;
o) Crediti e Debiti;
p) Altre attività possedute.
Ogni voce si compone sia di importo in ITL sia di importo in GOLD.

Commento del relatore: Legge che ha introdotto una disciplina unica ed omogenea del bilancio pubblico (prima disciplinato da tre leggi diverse).