[INFO] Le Leggi eItaliane

Day 1,981, 14:29 Published in Italy Italy by National eItaly



Un saluto a tutti i cittadini e-italiani o7;

le congressuali sono alle porte, alcuni di voi saranno i CM del prossimo mese. Abbiamo pensato quindi che sarebbe stato opportuno raggruppare in un unico articolo tutte le leggi attualmente presenti in eItalia.

In ordine troverete: la Costituzione eItaliana, il Regolamento del Congresso e le Leggi Ordinarie.

Il Forum del Congresso è questo, ma esiste anche un portale gestito dall'attuale Presidente del Congresso Superpimpo.





1. Costituzione dell'eItalia eRepublikana


Art.1 - "Il Presidente eItaliano"


Il giorno 5 del mese si elegge in gioco il Presidente eItaliano; dalle ore 06:00 (ora di eRepublik) del 6 il nuovo Presidente eItaliano è abilitato ad usare gli strumenti di amministrazione in gioco e il Forum.
Il Presidente eItaliano, dal momento del suo insediamento, ha tre giorni per:
a) richiedere gli accessi al forum per la squadra di Governo;
b) mettere in votazione un Bilancio Previsionale per tutta l'attività ordinaria di Governo del mese a venire;
c) provvedere con atto scritto in Forum alla nomina del Capo di Stato Maggiore (CdSM).
Il Presidente eItaliano ha il diritto di accedere a tutte le sezioni del Forum ed a tutti i Canali pubblici e militari in chat.

Art.2 - "Il Governo"

Il Governo è composto dal Presidente eItaliano e dalla squadra di Governo da lui scelta.
L'organizzazione del Governo in Ministeri ed Enti è affidata al Presidente eItaliano e deve essere da questi comunicata insieme alla squadra di Governo subito dopo l'elezione.
Il Canale chat del Governo è #governo in Rizon; il canale è riservato; il Presidente ha accesso con SOP, il vice Presidente con AOP, i Ministri e gli altri Dirigenti con halfop; ulteriori membri del Governo con mansioni minori e cittadini invitati dal Presidente hanno accesso senza privilegi.
I vari Ministeri ed Enti hanno la possibilità di creare i propri Canali in chat Rizon; l'organizzazione di tali canali spetta al Presidente eItaliano.


Art.3 - "Il Congresso"


Il giorno 25 del mese si eleggono i membri del Congresso; dalle ore 06:00 (ora di eRepublik) del 26 i nuovi congressisti sono abilitati ad usare gli strumenti di amministrazione in gioco e il Forum.
La suddivisione del Forum del Congresso in sezioni e la loro organizzazione sono affidate ad un Regolamento Interno redatto e modificato dal Presidente del Congresso in carica.
Il giorno 29 del mese i congressisti eleggono tra di loro un Presidente del Congresso; i candidati hanno tempo fino alle 23.59 (ora italiana) del 28 per proporsi in apposita discussione in Forum.
Il Presidente del Congresso riceve i poteri di moderazione sul Congresso e ha il compito di vegliare sul suo buon funzionamento; può, se vuole, nominare un vice: questi avrà pari privilegi in Forum e lo sostituirà in caso di assenza. Gli accrediti in Forum e Chat da Presidente del Congresso sono concessi il giorno 30 del mese e rimossi al passaggio di consegne al Presidente successivo; nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 il Presidente del Congresso mantiene il suo ruolo di moderatore e vigila sull'elezione del suo successore e sulla concessione degli accrediti; non gli è tuttavia consentito apportare modifiche al Regolamento del Congresso o altre innovazioni legislative.
Il Canale di Chat del Congresso è #congresso-it in Rizon; i congressisti che richiederanno l'accredito in apposita discussione in Forum riceveranno il voice; il Presidente del Congresso riceverà il SOP; il vicepresidente riceverà l'AOP; il Presidente eItaliano ed eventuali altri membri del Governo autorizzati riceveranno il voice. Il Canale sarà pubblico con moderazione, ma l'accesso potrà essere riservato ai soli congressisti per discutere materie protette da vincoli di segretezza. In caso di problemi con il Forum, il Canale del Congresso lo sostituirà. Il Presidente del Congresso ha facoltà di accreditare nel Canale #congresso-it congressisti regolarmente eletti che non abbiano presentato in prima persona la richiesta nei modi previsti dai commi precedenti.


Art.4 - "Esercito eItaliano"

L'Esercito eItaliano è ai comandi del Presidente eItaliano, il quale ne delinea le strategie militari e ne delega la gestione al Capo di Stato Maggiore (CdSM); il CdSM nomina vice CdSM e membri del Quartier Generale (HQ).
Qualora il CdSM abbandoni la carica o venga destituito dal Presidente nel corso del suo mandato, il vice CdSM lo sostituisce finché il Presidente eItaliano non provvede a nominare un nuovo CdSM.
La suddivisione dell'EI in Dipartimenti, Armate e Brigate è affidata ad un Regolamento Interno redatto e modificato dal CdSM in carica.
Le Org e le aziende gestite dall'EI sono di proprietà pubblica e la loro gestione è regolata dagli Artt. 5 e 6.

I Canali chat di guerra di EI sono segreti e protetti.
L'accesso e la distribuzione dei livelli di moderazione nei Canali Militari sono decisi dal CdSM.


Art.5 - "Proprietà Pubbliche"

Lo Stato eItaliano può possedere Org e aziende.
L'elenco completo ed aggiornato delle Org e delle aziende pubbliche deve essere postato in Congresso dal Presidente eItaliano in carica ad ogni variazione delle Proprietà Pubbliche.
La gestione delle Proprietà Pubbliche è affidata al Governo e, in casi particolari, al Congresso; essi possono delegare questo compito ad altre Pubbliche Istituzioni.
I prodotti delle aziende statali possono essere utilizzati liberamente dagli enti incaricati della gestione per perseguire fini pubblici.
Eventuali sottrazioni di proprietà pubbliche devono essere immediatamente segnalate agli amministratori del gioco, con ticket.



Art.6 - "Denaro Pubblico"


Le entrate provenienti dalla riscossione di imposte e tributi sono gestite dal Governo che le riceve dal Congresso, compatibilmente con il Bilancio Previsionale ed eventuali necessità sopraggiunte, per mezzo di donazione in gioco alla Org "National eItaly" o ad altre a disposizione esclusiva dello Stato eItaliano.
I proventi delle aziende statali possono essere reinvestiti nelle aziende o utilizzati per perseguire fini pubblici.
Eventuali sottrazioni di denaro pubblico devono essere immediatamente segnalate agli amministratori del gioco con ticket.



"Disposizioni transitorie e finali"




I - "Mezzi di comunicazione"

Tutti i canali ufficiali di chat sono sui server Rizon.
L'indirizzo del Forum della Community eItaliana è
Indirizzo


II - "Disposizioni transitorie"


Con l'entrata in vigore di questa Costituzione è abrogata la Costituzione precedentemente in vigore.
Sono altresì da intendersi abrogati tutti i Regolamenti e gli Statuti che non vengano riconfermati come Regolamenti Interni, ove possibile, da chi ne ha facoltà.

III - "Modifiche alla Costituzione"

Il Congresso ha facoltà di modificare la Costituzione con votazione di 24h, preceduta da una discussione di almeno 24h in Forum. La votazione richiede quorum costitutivo dell'80% dei Congressisti eletti in gioco, con un minimo di 17, e quorum deliberativo del 66% dei votanti. Il valore dell'80% è calcolato sul numero degli eletti in gioco alle ore 06:00 (eRep Time) del 26 del mese; eventuali Congressisti dimissionari e bannati durante il loro mandato verranno comunque conteggiati per il calcolo del quorum costitutivo.





2. Il Regolamento del Congresso eItaliano


ACCESSO AL FORUM DEL CONGRESSO


1 - L'accesso al Forum del Congresso (in seguito semplicemente "Congresso") per i Congressmen è valido per una legislatura ed è rinnovabile. Per ottenere l'accesso si dovrà commentare l'apposito topic creato dall'amministratore del forum dalle ore 06:00 (eRep Time) del 26 indicando:

- Link al Profilo in game
- Partito con il quale si è stati eletti e Partito di appartenenza, se diverso

Per ottenere il voice nel canale irc #congresso-it occorre scrivere,in apposita discussione creata dal Presidente del Congresso il giorno 26 del mese nella sezione “Interni”, il nickname usato in chat, se esistente e registrato, al fine di provvedere alle disposizioni dell'art. 3 comma 5 della Costituzione.
Il Presidente del Congresso ha facoltà di presentare la richiesta di accredito al Forum e/o alla chat per conto di Congressmen regolarmente eletti che non abbiano presentato in prima persona la richiesta nei modi previsti dal comma precedente.

2 - Possono accedere al Congresso tutti i Congressmen eletti in game, il Presidente eItaliano, i Ministri da lui scelti, il Vice Presidente, il CdSM, il viceCdSM, il Capo del SIS ed il vice di quest'ultimo. Per ricevere gli accrediti, dovranno essere inseriti nella lista della Squadra di Governo come da Costituzione, in maniera chiara e trasparente e specificando con chiarezza i ruoli in modo da non lasciare dubbi sulla tipologia di accrediti da concedere. Il Presidente del Congresso potrà ammettere, con motivazione obbligatoria, altre cariche quali vice-ministri o responsabili di Pubbliche Istituzioni; il Congresso può contestare questa decisione con votazione a maggioranza semplice della durata di 24h, senza obbligo di discussione.

2bis - I privati cittadini che dispongano della cittadinanza eItaliana possono richiedere un accesso temporaneo di quindici giorni all'archivio del Congresso. La richiesta deve essere inviata al Presidente del Congresso, specificando le motivazioni della domanda. Il Presidente del Congresso valuterà se concedere l'accesso previa consultazione del SIS da parte di quest'ultimo per verificare l'affidabilità del cittadino in questione, e ne dovrà informare il Congresso aggiornando un'apposita lista.


COMPOSIZIONE DEL FORUM

3 - Il Congresso ha a sua disposizione una sezione Principale e otto sottosezioni permanenti (nominate nell’ordine: Presidenza del Congresso, Esteri-Difesa, Economia, Interni, Votazioni, Leggi Approvate, Archivio Pubblico del Congresso e Archivio Riservato del Congresso).
La sezione Presidenza del Congresso e' aperta in lettura/scrittura al Presidente del Congresso, al vicePresidente del Congresso (se nominato), al Responsabile del Forum.
La sezione Esteri-Difesa è aperta in lettura/scrittura ai soli abilitati ex Art. 2.
La sezione Economia è aperta in lettura a tutti, in scrittura ai soli abilitati ex Art. 2.
La sezione Interni è aperta in lettura a tutti, in scrittura ai soli abilitati ex Art. 2 ed ai membri del gruppo "ENPS".
La sottosezione SIS - Affari Interni è aperta in sola lettura a tutti i congressmen regolarmente eletti ed accreditati, al Presidente ed ai Ministri; hanno invece potere di scrittura soltanto il Capo del SIS ed il suo vice.
La sottosezione Statuti di Ministeri ed Enti Pubblici è aperta in sola lettura a tutti, in scrittura alla sola Presidenza del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il dovere di spostare in questa sezione i Regolamenti pubblicati da Ministri e Responsabili degli Enti Pubblici.
La sezione Votazioni è aperta a tutti in lettura, in scrittura ai solo Congressmen e al Presidente eItaliano.
Le sezioni Leggi Approvate e Archivio Pubblico del Congresso sono aperte in lettura a tutti.
La sezione Archivio Riservato del Congresso è aperta in lettura ai soli abilitati ex Art. 2.

3bis - Norme riguardanti l'istituzione di Commissioni Parlamentari

E' prevista, in caso di necessita' e con regolare discussione e votazione del Congresso, la creazione di Commissioni Parlamentari temporanee.
Nella proposta, in base alle diverse necessita' del caso, si dovranno indicare i compiti della istituenda Commissione, stabilire il termine temporale per il conseguimento di tali compiti, delle linee guida ed eventualmente dei limiti al suo operato.
Nella proposta dovra' altresi' essere indicato il numero dei componenti la Commissione (sempre dispari) e le modalita' di elezione di tali membri.
Qualora si insediasse una nuova Commissione Parlamentare temporanea, si creera' una nuova sottosezione temporanea in aggiunta a quelle di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento.

Puo' essere prevista la creazione di Commissioni Parlamentari permanenti, qualora il Congresso ne attesti la effettiva necessarieta'.
In tal caso, si provvedera' a creare una nuova sottosezione permanente in aggiunta a quelle di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento.

4 - Ogni proposta presentata in Congresso deve rispettare i seguenti canoni:

[DISCUSSIONE]
Nome discussione ----> discussione generica che non prevede necessariamente la votazione di una legge

[PROPOSTA] Nome proposta ----> proposta di legge effettuata da un Congressman, la cui discussione dura 24 o 48 ore in base alle richieste, con il dovere di postare un riferimento (link) nella proposta per informare gli altri Congressmen dell’apertura della votazione.

[DECISIONE] Titolo Decisione ----> Decisioni del Presidente eItaliano riguardo azioni belliche importanti o atti che gli competono in base alla costituzione. Queste Decisioni possono essere prese senza il consenso del Congresso ma devono essere documentate usando questa formula

[ATTUAZIONE]
Nome proposta---> proposta di legge riservata esclusivamente al Governo. Può essere presentata dai Ministri o dal Presidente in carica. La discussione dura 24 ore. In casi di particolare urgenza, la durata della discussione puo’ essere ridotta a due ore; in tal caso, la proposta deve essere presentata come [ATTUAZIONE URGENTE]. Spetta al Presidente del Congresso giudicare l'attuazione urgente o meno su richiesta del governo.


5 – Per quanto riguarda Stampa/Trasferimento di moneta od altre votazioni possibili in game (New Citizen Feed, Donate, Taxes, Minimum Wage), la proposta dovrà essere presentata nel forum del Congresso almeno un giorno prima della votazione in game, in modo che la discussione possa avvenire in tempi accettabili. In caso di urgenza o President Impeachment la proposta e la votazione potranno avvenire simultaneamente.
Dovrà quindi essere aggiunto nel Law Proposal il link alla Debate Area che guiderà i Congressmen alle motivazioni della votazione.

6 - Ogni votazione deve essere presentata nel seguente formato

[Data(gg/mm/aa)] Oggetto votazione ----> votazione aperta in data gg/mm/aa
Esempio: [22/10/08] Creazione del Registro delle Imprese oppure [URGENTE]
[25/11/08] Accettazione MPP con la Svezia

I - E' obbligatorio associare un sondaggio con le tre opzioni SI/NO/ASTENUTO o FAVOREVOLE/CONTRARIO/ASTENUTO a ogni topic di votazione; nel primo post è obbligatorio porre il testo da votare e il link alla discussione e/o proposta corrispondente.
Il Congressista che avvii un topic di votazione è tenuto ad avvisare con messaggi in gioco il Presidente del Congresso e tutti i Capigruppo nei primi minuti di votazione.

II - Tutte le votazioni si considerano concluse a 24 ore dalla pubblicazione del primo post; fanno eccezione le votazioni provenienti da proposte urgenti del Governo ex Art.4 comma 4, per cui il termine è di 6 ore: in questo caso è obbligatorio inserire nel titolo l'ulteriore tag [URGENTE] e il membro del Governo che richiede la legge e/o il congressman che la starta è obbligato a comunicare via pm in gioco a tutti i Congressmen il link alla votazione.


III - La proposta votata è approvata se il numero di voti favorevoli è superiore a quello dei voti contrari nel sondaggio associato (la maggioranza è calcolata sul numero di voti validi, non sul totale dei Congressmen e/o del quorum) e se si raggiunge il quorum del 40% dei congressmen accreditati sul forum arrotondati per eccesso; il moderatore provvederà a comunicare l'esito della votazione e a chiudere il topic.

IV - Si considerano come VOTI VALIDI i voti espressi nel sondaggio, con l’esclusione dei voti dati come ASTENUTO (che sono validi solo ai fini del quorum). Tutti i voti espressi al di fuori del sondaggio non sono validi ai fini della votazione. Il Presidente eitaliano ha diritto di voto su tutte le materie.

V - Nel caso di approvazione con procedura d'urgenza essa deve raccogliere la maggioranza sul numero dei congressmen che hanno chiesto l'accesso al forum.

VI - Eventuali errori o vizi di forma saranno giudicati dal Presidente del Congresso che deciderà se modificare l'errore o il vizio per poi far ripartire il topic ex novo oppure se farlo continuare senza modifiche ai termini del medesimo in quanto l'errore o il vizio non sia giudicato vincolante ai fini di una decisione del congresso.
La decisione sarà comunicata al congresso tramite una comunicazione del Presidente del Congresso nel medesimo topic.

VII - E' fatto divieto di mettere in votazione una legge tra le ore 23:59 (eRep Time) del giorno che precede le elezioni congressuali e l'avvio della nuova legislatura. Ogni votazione aperta in questo lasso di tempo sarà considerata nulla.


7 - Ogni legge o provvedimento approvato va archiviato nell’apposita sezione rispettando il seguente formato

[LEGGE N mese/anno] Nome Legge ----> Legge approvata dal Congresso.
Esempio: [LEGGE I 10/08]Abrogazione Leggi II e IV 09/08
[LEGGE V 09/08] Finanziamenti Aziende Food

I - Sarà compito del Presidente del Congresso aprire un topic in tale sezione in cui verrà indicato il risultato della votazione e il testo della legge approvata. Eccezion fatta per decisioni di politica estera o altre da tenere segrete.

II – In caso di abrogazione sarà compito del Presidente del Congresso rimuovere le leggi abrogate e spostarle nell’archivio pubblico.


8 - All'inizio di ogni legislatura, l'Assise provvederà a nominare un presidente che ne dirigerà i lavori ed espleterà le pratiche richieste da questo regolamento.

I - I Candidati alla Presidenza del Congresso devono pronunciarsi nell’apposita discussione del forum entro e non oltre le ore 23:59:59 del 28 di ogni mese. Unici requisiti per la candidatura sono avere almeno due medaglie da Congressman ingame ed essere Congressman in carica.
La carica di Presidente del Congresso, in quanto espressione di elezione democratica da parte dell'assemblea, è rinnovabile illimitatamente.

II - Il 29 di ogni mese verrà aperta una votazione nella sezione Votazioni del forum con tutti i possibili Candidati. La votazione durerà 24h. Chi raggiungerà il maggior numero di voti verrà eletto Presidente del Congresso. Nel caso vi sia pareggio tra più candidati verrà eletto il candidato con più medaglie da Congressman in game.

III – Il Presidente del Congresso si occuperà di moderare ed archiviare tutte le discussioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La discussione accrediti e dimissioni congress verranno archiviate nelle apposite sezioni il 26 del mese successivo dall’Amministratore del Forum. Il Presidente del Congresso ha inoltre il dovere di informare il Popolo eItaliano dell'attivita' del Congresso con almeno un articolo riassuntivo di fine mandato pubblicato ingame.

IV - Il presidente eletto dovrà nominare un suo vice che, in caso di assenza, farà le sue veci.
Tale obbligo viene meno qualora siano abilitati al forum meno di venti Congressmen.

V - Qualora il Presidente del Congresso o il suo Vice non dovessero avere più la fiducia del Congresso, qualsiasi congressman ha il diritto di aprire una votazione di 24h atta alla destituzione da tali incarichi, preceduta da una discussione di almeno 24h. La mozione di sfiducia è approvata con maggioranza del 65% calcolata su VOTI VALIDI, con un quorum del 50% dei congressmen accreditati sul forum, arrotondato per difetto. Se approvata, l'effetto è immediato e deve essere immediatamente aperta una discussione (24h) per l'elezione del nuovo rappresentante.

VI - La carica di Presidente del Congresso è incompatibile con quella di Presidente eItaliano.
Qualora il Presidente del Congresso sia eletto Presidente eItaliano o divenga tale in seguito a rimozione del Presidente in carica, decade automaticamente dalla prima carica appena insediatosi e deve essere immediatamente aperta una discussione (24h) per l'elezione del nuovo rappresentante.



ALLONTANAMENTO DEI MEMBRI DEL CONGRESSO O DEL GOVERNO



Normativa riguardante la sospensione dalle attività di Congressista, Presidente del Congresso o membro del Governo per atti illeciti.

9 - In caso di illecito grave o in seguito ad una dichiarazione di pericolosita' da parte del SIS, il Presidente del Congresso può impedire l'accesso al Forum ed alla chat a una o più persone, motivando in apposita discussione.

Nel caso in cui l'Assemblea non sia d'accordo può, trascorse 24 ore dall'apertura della discussione di motivazione, aprire una votazione per la riammissione in Congresso. La votazione è a maggioranza semplice, con quorum pari al 50% degli aventi diritto.

9bis - Il Congressman che violi palesemente norme contenute nel presente Regolamento e l’Appendice I inerente al codice etico dei Congressman è punito con esclusione dai lavori del Congresso per un periodo che va da uno a cinque giorni, a discrezione del Presidente del Congresso e proporzionalmente al danno provocato dalle sue azioni irregolari, salva evidente malafede.

9ter - La Presidenza del Congresso ha il compito di vigilare sulle presenze dei Congressisti dal momento del suo insediamento fino alla fine della legislatura.

I - Il calcolo delle presenze viene fatto ad intervalli regolari di due giorni tramite controllo del profilo sul forum; accessi effettuati da Congressisti che nascondano il proprio stato, in assenza di messaggi in Congresso che ne provino la presenza, non saranno ovviamente calcolati.
Qualora emergesse da detto controllo una assenza non annunciata che si protrae da oltre 48h la Presidenza provvede a contattare il Congressista o il suo Capogruppo con un ammonimento ed un invito a visitare il Congresso; se l’assenza si protrae per altre 48h senza comunicazioni da parte del Congressista la Presidenza adotta i provvedimenti previsti al punto III di questo articolo.
Raggiunto il terzo ammonimento in una singola legislatura la Presidenza del Congresso può applicare l’Art.9bis del presente Regolamento.

II - E’ fatto obbligo ad ogni Congressista di commentare ogni votazione per presa visione, anche qualora intendesse astenersi dal voto, entro la fine della stessa.
Qualora emergessero due assenze consecutive non annunciate dalle votazioni oppure tre assenze non annunciate dalle votazioni in una singola legislatura la Presidenza del Congresso può richiamare il Congressista o il suo Capogruppo ed applicare l’Art.9bis del presente Regolamento.

III - Eventuali assenze programmate devono essere comunicate in apposita discussione nella sezione “Interni”.
La Presidenza del Congresso, in applicazione del terzo comma del punto I di questo articolo, è tenuta ad applicare le seguenti sanzioni:
a) assenza compresa tra 96 e 144 ore: sanzione pari a 1 gold;
b) assenza compresa tra 144 e 192 ore: sanzione pari a 2 gold;
c) assenza superiore alle 192 ore: sanzione pari a 3 gold e possibilità di applicazione dell’Art.9.

IV - Qualora un Congressista eletto richieda gli accrediti al forum dopo l'insediamento della Presidenza del Congresso, il ritardo è considerato assenza ai sensi del punto I di questo articolo.
Trascorse 192 ore dall'insediamento della Presidenza del Congresso, i Congressisti che non abbiano richiesto gli accrediti sono considerati "non pervenuti"; la Presidenza del Congresso ha la facoltà di applicare l’Art.9 ed è tenuta ad applicare una sanzione pari a 4 gold.

V - Tutte le sanzioni pecuniarie previste in questo articolo devono essere versate alla Presidenza del Congresso entro 5 giorni dalla notifica.
La Presidenza del Congresso deve darne immediata comunicazione al Congresso in apposita discussione e versare l’intero ammontare della sanzione nella Org con ID 1179362.
Qualora il Congressista non adempia ai suoi doveri entro 5 giorni l’obbligazione passa in capo al Presidente del Partito che lo ha eletto, ovvero del Partito di cui fa abitualmente parte se comunicato preventivamente tramite articolo ufficiale o messaggio ufficiale al SIS/ATO; se il versamento non viene effettuato entro 2 giorni dalla notifica al Presidente, a tutti i Congressisti eletti con quel Partito viene applicato l’Art.9 fino al pagamento della somma dovuta.
Una sospensione preventiva nei confronti di tutti gli eletti del Partito in questione si applica di legislatura in legislatura fino al pagamento della somma dovuta da parte di un qualunque iscritto al Partito che agisca a nome del Partito stesso.


MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO



10 - Questo regolamento è modificabile dal Presidente del Congresso senza preavviso, con Annuncio in tutte le sezioni del Forum per almeno tre giorni e senza possibilità di effetti retroattivi.

Qualora l'Assemblea non approvi le modifiche apportate, può annullarle con votazione di 24h, preceduta da discussione di almeno 24h, con maggioranza semplice e quorum di 22 voti. Qualora il numero dei congressisti eletti in game sia inferiore a 22 il quorum, per annullare le modifiche attuate dal Presidente del Congresso al presente Regolamento del Congresso, è del 50% + 1 degli abilitati al forum con maggioranza semplice.


Appendice I
Codice etico del Congressman


I - Ogni Congressman dovrebbe tenere un condotta propositiva e diligente, ricordandosi sempre che è stato eletto dal Popolo e del Popolo è la voce in Congresso.

II - Per una giusta convivenza tra idee spesso discordanti, è richiesto al Congressman di evitare polemiche sterili, offese gratuite o qualsiasi dichiarazione volta a screditare un altro Congressman, Ministro o Presidente.

III - E' richiesta ad ogni Congressman, nei limiti del tempo a disposizione, la lettura di tutte le discussioni aperte in Congresso e, se necessario, l'intervento nelle stesse.

IV - E' buon uso che un Congressman motivi le proprie idee e le proprie convinzioni nel modo più esplicito possibile onde evitare commenti superflui e fuori luogo.

V - E' prerequisito fondamentale di ogni Congressman la conoscenza, almeno, del Regolamento del Congresso e della Costituzione in modo che non si cada nell'errore di proporre leggi anticostituzionali o proposte che non rispettano la forma descritta nel Regolamento.






3. Le Leggi Ordinarie



A ) [LEGGE I 10/11] Banca eItalia

Approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 17 ottobre 2011.

Segue il testo integrale attualmente in vigore.

1 - Banca eItalia
Banca eItalia, le sue Org e tutte le sue proprieta' sono pubbliche e di proprieta' dello Stato.

2 - Garanzia statale
Lo Stato eItaliano garantisce la restituzione integrale dei depositi effettuati presso Banca eItalia.

3 - Modalita' di restituzione
In caso di impossibilita' di restituzione da parte della Banca, si procede alla restituzione integrale dei depositi in ITL.
Il cambio GOLD/ITL e' fissato a 0.002.
Il Ministero dell'Economia, per conto della Banca, contatta tutti i correntisti via PM in game per sapere se sono ancora attivi.
I debiti della Banca verso i soggetti che non rispondono sono congelati e pertanto da considerarsi nulli per quanto riguarda la procedura di restituzione fino a nuova comunicazione da parte dei creditori interessati.
I depositi sono restituiti in tranches ad intervalli di due settimane, fino ad esaurimento dei debiti.
La quota di capitali rimborsati in un mese deve essere non inferiore al 10% del totale dei debiti (restituiti e non), salvo necessita' estrema; in tal caso il Ministro dell'Economia puo' bloccare o ridurre un pagamento con motivazione espressa in Congresso; il Congresso puo' porre il veto alla decisione del Ministro con votazione di 24h.
Esauriti i debiti verso i correntisti, si procede alla liquidazione delle attivita' di Banca eItalia e alla redistribuzione dei proventi in ITL ai correntisti, proporzionalmente al capitale investito (maggiorato degli interessi).

4 - Commissione Parlamentare

Si istituisce una Commissione Mista Parlamentare/Governativa temporanea che gestisca e sorvegli la restituzione, decidendo di volta in volta l'importo di ogni tranche e le priorita' nella distribuzione.
Fanno parte della Commissione il Presidente del Congresso, il Presidente eItaliano ed il Ministro dell'Economia.
Non e' prevista la creazione di una apposita sezione in Forum.
E' compito dei commissari rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni del Congresso.





B ) [LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

Approvata con 6 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto, archiviata il 6 dicembre 2011.

Modificata con [LEGGE I 01/12] "Modifica LEGGE I 12/11", approvata con 8 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 17 gennaio 2012.

Segue il testo integrale attualmente in vigore.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMANDO MILITARE E DELLE NOMINE DEI VERTICI MILITARI



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana è il comandante in capo
di tutte le forze armate eitaliane pubbliche e riconosciute dallo stato.

2. Il Presidente della Repubblica eitaliana delina la politica militare
della nazione, impartisce ordini a tutte le forze armate pubbliche della nazione
e a lui spetta ogni decisione in questo campo.

3. Ai fini della presente legge, si intende per
forze armate eitaliane pubbliche quelle che ricevono finanziamenti pubblici,
e riconosciute quelle private che il Governo dichiara come tali e che combattono per
la nostra nazione; Esse devono attenersi agli ordini loro emanati.

4. E' fatto palese divieto a qualsiasi membro delle Forze Armate Pubbliche di appartenere
anche ad una Forza Armata Privata, sia sotto forma di appartenenza ad una MU
diversa da quella ufficiale dell'Esercito eItaliano (e' invece ammessa la non appartenenza
ad alcuna MU), sia sotto forma di collaborazione organizzativa e/o rappresentativa.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana nel prendere le decisioni
in ambito militare è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Ministro della Difesa e consigliato dal
Capo di Stato Maggiore da lui nominati.

2. A tale proposito è istituito il Consiglio supremo di Difesa;
Ad esso spetta il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e il coordinamento delle attività che comunque lo riguardano;
Ricordando che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica eitaliana.

3. Il Presidente provvede alla costituzione del canale chat del Consiglio supremo di difesa;
l'accesso è riservato ai seguenti membri:
ⁿ Il Presidente della Repubblica eItaliana con SOP;
ⁿ Il Vicepresidente con AOP;
ⁿ Il Ministro della Difesa con AOP;
ⁿ Il Capo di Stato Maggiore con halfop;
ⁿ Il vice Ministro della Difesa con AOP;
ⁿ Il vice Capo di Stato Maggiore con halfop;
ⁿ Ulteriori membri del Governo o dell'esercito se invitati dal Presidente
hanno accesso senza privilegi.

Art. 3.

1. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica eitaliana
fosse momentaneamente assente,
il comando militare è preso dal Vice Presidente.

2. Nel caso in cui anche quest'ultimo fosse momentaneamente assente
il comando militare è preso dal Ministro della Difesa.

3. Gli ambiti militari sono così ripartiti:
- Il MoD può rappresentare il Governo
e lo Stato nelle riunioni
internazionali in materia militare, qualora ad esse
non possa presenziare il Presidente e il Vice Presidente,
nonché prendere decisioni
sulla politica militare secondo quanto al comma precedente.
- Il CdSM(aiutato dall'HQ) invece si occupa
del solo coordinamento
dell'azione sul campo militare, guidando
materialmente i soldati dell'EI in battaglia.

4. Il CdSM ha pertanto il ruolo di semplice consigliere militare del Presidente,
e ad esso non è consentito prendere decisioni in materia di comando militare della nazione.
Deve attenersi alle direttive e agli ordini militari del Governo, ma solamente a lui spetta
l'organizzazione interna dell'esercito

Art. 4.

1. Secondo quanto prevede l'art. 4 della costituzione
il Capo di Stato Maggiore è al comando dell'Esercito eItaliano,
ma non ha facoltà di delineare la politica nazionale militare.

2. Al fine di garantire un efficiente comando militare
e un'efficiente organizzazione strutturale all'Esercito
eItaliano, il Capo di Stato Maggiore deve essere
membro dell'Esercito eItaliano.

Art. 5.

1. È così delineata la linea gerarchica del comando
militare del paese:

Presidente della Repubblica eitaliana
|
Vice Presidente
|
Ministro della Difesa
|
vice Ministri della Difesa
|
Persona incaricata con atto scritto e motivato dal Presidente della Repubblica eitaliana.


Disposizioni transitorie e finali

I- Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente in vigore attinenti a tale materia.

II- Tale legge ha il rango di legge ordinaria, e deve perciò intendersi vincolante
per tutti i regolamenti interni in ambito militare.


C ) [LEGGE IV 06/12] Stagisti al Governo ("Quote Baby")


Approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, archiviata il 13 giugno 2012.

Modificata con [LEGGE I 10/12] "Modifica Art. 2 della Legge IV 06/12 "Quote Baby", approvata con 16 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto, archiviata in coda alla legge modificata il 2 ottobre 2012, e in topic ad hoc il 14 ottobre 2012.

Modificata nuovamente con [LEGGE IV 04/13] "Modifica LEGGE IV 06/12 "Quote Baby"", approvata con 18 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto.

Segue il testo attualmente in vigore:

ART. 1
Il Governo ha facoltà di nominare degli Stagisti per favorire il ricambio generazionale.
Sono nominabili con la qualifica di ‘Stagisti’ coloro i quali non abbiano mai fatto parte delle precedenti squadre di Governo.
A questo ruolo possono accedere Congressmen, Ambasciatori e altre cariche pubbliche, se conformi al criterio di cui sopra.

ART. 2
Gli Stagisti non detengono alcun tipo di potere esecutivo e non rispondono per l’operato del Ministero presso il quale sono nominati.





D ) [LEGGE V 06/12] Fondi all'Esercito eItaliano

Approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, archiviata il 27 giugno 2012.

Modificata con [LEGGE II 09/12] "Riforma legge finanziamenti EI (1/2)", approvata con 7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, archiviata il 5 settembre 2012.

Segue il testo attualmente in vigore:


Art.1
La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano, quale esercito pubblico dello Stato eItaliano, e il Governo.

Art.2
Il Governo si impegna a garantire all’Esercito eItaliano le somme necessarie al funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito stesso.
Tali finanziamenti saranno erogati il giorno 14 di ogni mese in misura pari almeno al 50% dei fondi complessivamente erogati il mese precedente allo stesso scopo.
I finanziamenti saranno erogati al Capo del Settore Logistica e Produzione, quale responsabile del Settore Logistica e Produzione o ad una ORG di proprietà dell’Esercito eItaliano da lui indicata.
La quota di finanziamenti minimi rimanente deve essere erogata il giorno 28 del mese; per stabilire l'entita' di tale quota si rimanda all'Art.3 di questa legge.

Art.3
L'ammontare della seconda quota dei finanziamenti dipende dal costo delle RAW Materials, dalla quota di dipendenti convenzionati sul totale dei dipendenti dell’Esercito eItaliano e dal loro salario, da eventuali necessita' contingenti chiaramente evidenti.
Il valore minimo dell'ammontare del finanziamento totale e' calcolato applicando le formule riportate nella "Appendice A". Resta fermo l’obbligo di calcolare la quota in modo che permetta il regolare funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano fino al giorno 14 del mese successivo.
Il Governo puo’ decidere in autonomia di destinare alla Produzione dell’Esercito eItaliano una qualsiasi somma superiore a questo importo.

Art.4
L’Esercito eItaliano, nelle figure del Capo di Stato Maggiore e del Capo del Settore Logistica e Produzione, concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza del Settore Logistica e Produzione e del Capo di Stato Maggiore dell’EI.
Possono proporre e discutere modifiche alla quantità degli equipaggiamenti le seguenti figure: il Capo di Stato Maggiore, il Capo del Settore Logistica e Produzione ed il Presidente. Perché la modifica alla quantità degli equipaggiamenti sia adottata, è necessario l’accordo unanime delle tre cariche sopracitate.

Qualora uno qualsiasi di tali impegni venga ripetutamente violato, per negligenza, dolo o cause di forza maggiore, il Governo eItaliano non sara' piu' tenuto a versare alcunche' nelle casse dell'Esercito eItaliano finche' non si ripristinera' la normalita'.

Art.5 - Gestione delle scorte
L'Esercito eItaliano si impegna a fornire al governo i dati necessari per calcolare il finanziamento tramite l’apposita formula riportata nell'appendice A e altresi' si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eventualmente eccedente dalle necessità di equipaggiamento sono impiegate, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche all'EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dal Governo, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.

Art.5.1 - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese l’Esercito eItaliano è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell’equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione del Capo di Stato Maggiore che ne fa uso, previa consultazione con il Capo del Settore Logistica e Produzione, per fronteggiare necessità impellenti o in caso di necessità militari o strategiche.
Nelle stesse date, l’Esercito verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.

Art.5.2 - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo l’Esercito eItaliano mette in vendita le scorte in eccesso rispetto a quelle strategiche stabilite nell'articolo precedente. Le scorte in eccesso saranno vendute fino ad azzerare i finanziamenti del Governo calcolati con la formula in appendice A.

Art.5.3 - Natura del finanziamento
Per finanziamento del governo si intende il finanziamento volto alla coperture dei costi della produzione dell'Esercito eItaliano. Eventuali altri finanziamenti, quali ad esempio quello volto a fini strutturali come aziende ecc, non devono essere presi in considerazione per l'azzeramento a seguito della vendita dello stock.

Art. 5.4 - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
La scorta eventualmente eccedente alla copertura delle scorte strategiche e alla riduzione del finanziamento del governo, è messa a disposizione delle necessità del Ministero della Difesa, che ne fa uso previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore.

Art. 5.5 - Dispositivo di sicurezza antiAdmin
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisse una variazione strutturale, l’Esercito è tenuto a verificare entro due giorni la possibilità di aumentare la propria riserva strategica fino al 100% dell’equipaggiamento distribuito nel periodo precedente, assumendola dalla quantità di materiali destinata all’uso della Difesa.
La quantità destinata alle scorte strategiche torna ad essere del 75% dalla successiva data di verifica (14 o 28 del mese) in poi; qualora Capo di Stato Maggiore e Capo del Settore Logistica e Produzione lo richiedessero, il tetto del 100% rispetto all’equipaggiamento distribuito può essere, previo parere positivo del Presidente, prolungato per ulteriori due settimane e così fino al termine dell’emergenza. Tutti gli eventuali rinnovi devono essere approvati dal CP in carica.

Art.6
Qualora l'entita' del finanziamento minimo richiesto dovesse superare il 60% delle entrate del Tesoro (al netto delle spese per MPP ed altri obblighi internazionali), il Governo, previa approvazione del bilancio previsionale e/o del bilancio di metà mandato da parte del Congresso al fine di provare incapacita’a fornire fondi adeguati, puo' concordare con il Congresso una riduzione degli equipaggiamenti e/o una rimodulazione dei finanziamenti.
L'Esercito eItaliano si impegna, in questo caso, a mantenere il maggior numero di equipaggiamenti periodici permesso dai fondi ricevuti.
In caso di insostenibilita' del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano, lo Stato si impegna a garantire i fondi per convertire il Sistema di Produzione in un nuovo sistema di produzione sostenibile.

Art. 7
L'Esercito eItaliano si impegna a presentare tramite il Capo di Stato Maggiore al Congresso e al Governo nel forum riservato del Congresso un bilancio contenente i dati dell'intero mese. Il bilancio dovrà indicare:

- soldi iniziali;
- soldi finali;
- soldi ricevuti;
- soldi ricavati dalla vendita degli stock;
- soldi ricavati dal Mercato Monetario;
- eventuali donazioni da parte di soldati o persone esterne (non c'è l'obbligo di indicare i nomi delle persone);
- Equipaggiamenti iniziali;
- Equipaggiamenti prodotti durante il mese;
- Equipaggiamenti utilizzati;
- Equipaggiamenti finali con l'obbligo di indicare i nomi delle persone che hanno nei loro magazzini le scorte dell'Esercito eItaliano;
- Numero delle ditte raw, armi e food utilizzate con la corretta indicazione della qualità e dei proprietari delle stesse.

Il bilancio può anche non essere presentato il giorno 5 del mese, ma può essere presentato il giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione. Se il cambio del Governo avviene il giorno prima del pagamento della settimana di produzione il nuovo cdsm, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è obbligato a presentare il bilancio senza alcuna perdita di tempo inopportuna al Congresso e al Governo.


Disposizioni transitorie e finali

I. La presente legge, con effetto immediato a seguito della promulgazione da parte del presidente del congresso, va a sostituire in maniera integrale la legge V 06/12 - Fondi all'Esercito eItaliano ed eventuali successive modifiche alla stessa.

APPENDICE A

Per calcolare la quota minima di cui all'Art.3 e' messo a disposizione del Governo un tool ospitato sui server del Portale del Congresso all'indirizzo http://tinyurl.com/fondiEI che utilizza la seguente formula:

[(dip_reg_cina*5+dip_reg_usa*1+dip_con60*salario60+dip_con100*salario100+

+dip_con200*salario200+r_food*d_food*n_food+r_armi*d_armi*n_armi)*

*N°giorni_mese]-ricavi_equip._venduti.

Legenda:
dip_reg_cina = numero di dipendenti regolari in aziende Cinesi;
dip_reg_usa = numero di dipendenti regolari in aziende USA;
5 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati cina;
1 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati USA;
dip_con60 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 1;
dip_con100 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 2;
dip_con200 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 3;
salario60 = salario giornaliero convenzionato di tipo 1;
salario100 = salario giornaliero convenzionato di tipo 2;
salario200 = salario giornaliero convenzionato di tipo 3;
r_food = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_food = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di panini
d_food = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte food nell’ultima settimana;
r_armi = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_armi = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di armi
d_armi = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte armi nell’ultima settimana;
N°giorni_mese = il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento dei finanziamenti (es. 15 gennaio-14 febbraio=31 giorni)
ricavi_equip._venduti. = ricavi della vendita degli equipaggiamenti in eccesso





E ) [LEGGE I 09/12] Legge "aiutiamo l'eItalia"

Approvata con 7 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 3 settembre 2012.

Modificata con [LEGGE II 10/12] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 13 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto, archiviata l'11 ottobre 2012 in coda alla legge modificata e il 14 ottobre 2012 in topic ad hoc.

Modificata nuovamente con [LEGGE I 03/13] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 14 voti favorevoli, 10 contrari ed un astenuto, archiviata il 7 marzo 2013 in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc.

Modificata per la terza volta con [LEGGE II 04/13] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 21 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto.

Segue il testo integrale attualmente in vigore.

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto dovrà versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org, comunicata dal Ministero dell'Economia entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento avverrà tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, egli dovrà versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non sarà ancora stato effettuato, vi sarà una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l'effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Ministro dell'Economia nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Il Ministro dell'Economia è tenuto a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 5 del mese, sarà riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressmen o il Presidente non effettueranno il versamento prima della fine del loro mandato, verrà loro precluso ogni accesso al forum nel caso in cui venissero nuovamente eletti a tali cariche.
Tale sospensione sarà revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati, e maggioranza del 66% dei voti validi (non si contano come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettuasse il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 4).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena avrà effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.





F ) [LEGGE IV 10/12] Finanziamento alle MU private

Approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, archiviata il 25 ottobre 2012.

Segue il testo attualmente in vigore.



Art. 1
Questa legge regolamenta le relazioni tra Stato e Military Units (MU) private.

Art. 2
Il Governo e le MU possono stabilire contratti di vario tipo e durata, che tuttavia prevedano l'impegno da parte delle MU di combattere seguendo gli ordini del Ministero della Difesa, in cambio di un contributo economico, come disciplinato dall'Art. 3 della presente legge.
I contratti potranno essere rescissi dal Governo qualora una MU non rispetti gli accordi previsti (ovvero, non segua gli ordini Statali), oppure nel caso in cui il Congresso abbia dato parere favorevole ad una proposta del Governo in tal senso, con apposita votazione. Nel caso in cui un contratto sia rescisso, i contributi economici cesseranno immediatamente.
Qualora un Governo non rispetti gli accordi presi con le MU, il Congresso è tenuto a sfiduciarlo.

Art. 3
Le retribuzioni garantite dal Governo alle MU eItaliane sono basate sulla influence di queste ultime, calcolata seguendo lo strumento "eGov". Vengono stabilite quattro fasce di finanziamento:
- Fascia 1: 750'000'000-1'599'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 7500 ITL mensili;
- Fascia 2: 1'600'000'000-3'099'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 15000 ITL mensili;
- Fascia 3: 3'100'000'000-5'099'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 30000 ITL mensili;
- Fascia 4: 5'100'000'000+ danni mensili, finanziamento pari a 40000 ITL mensili.

Art. 4
I contratti stipulati tra il Governo e le MU dovranno essere obbligatoriamente ratificati dal Congresso, con votazione ordinaria. Similmente, qualunque modifica a questi contratti dovrà essere ratificata dal Congresso.
Il Presidente del Congresso è obbligato ad aprire un post "Annuncio" nella sezione Interni del forum del Congresso contenente tutti gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e le MU.





G ) [LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale

Approvata con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, archiviata il 26 marzo 2013.

Modificata con [LEGGE I 03/13] "Modifica LEGGE IV 03/13", approvata con 20 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti, archiviata il 3 aprile 2013 in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc.

Segue il testo attualmente in vigore:



Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità della Gazzetta Ufficiale (ID 15631) o di un altro giornale ospitato da una ORG governativa, opportunamente indicato nel Regolamento dell'Ente, per la pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.
Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG che ospita il giornale al Responsabile dell'Ente.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.





H ) [LEGGE III 04/13] T.U. in materia di Bilanci



Approvata con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, archiviata il 4 aprile 2013.

Segue il testo attualmente in vigore.


Art.1
Le finanze statali sono gestite per mezzo di una Org statale individuata ad inizio mandato, espressamente indicata al Congresso dal Presidente e da suoi delegati e da questi esclusivamente gestita.
Qualora venisse scelta una Org statale diversa da quella utilizzata il mese precedente, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne comunicazione in Congresso spiegando i motivi di tale cambiamento.

Art.2
Il Presidente eItaliano ha il dovere di verificare che le finanze dello Stato siano esattamente nelle condizioni dichiarate dal precedente Governo a fine mandato.
Qualora le cifre non corrispondessero, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne tempestiva comunicazione al Congresso ed avviare una inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Art. 3
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve pubblicare un bilancio di previsione di spesa per la durata del mandato del governo, secondo quanto stabilito ex Art. 1 comma 2 punto b) della Costituzione dell’Italia eRepublikana.
Il Congresso mette ai voti il bilancio dopo ventiquattro ore, secondo le regole di votazione stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Presidente del Congresso, ravvisatane la necessità, può decretare il rinvio della consultazione di ventiquattro ore.
In caso di bocciatura del bilancio, il Governo è tenuto a redigere e presentare al Congresso una nuova previsione di spesa entro dodici ore; il Congresso mette ai voti il bilancio dopo dodici ore senza possibilità di ulteriore deroga.
In caso di ulteriore bocciatura del bilancio o di mancata riformulazione della previsione di spesa da parte del Governo, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

Art.4
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve obbligatoriamente redigere un bilancio di metà mandato, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 (ora italiana) del giorno 20.
Qualora tale obbligo non sia assolto, il Congresso deve intimarne l’adempimento.

Art.5
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve stilare un bilancio di fine mandato che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate ed i valori iniziali e finali delle voci di cui al comma quinto di questo articolo.
All'atto della presentazione del bilancio di fine mandato, il Governo conferisce gli eventuali fondi residui in proprio possesso alla Org con ID 1179362.
Un Bilancio sintetico di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’apposita sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale.
Il Bilancio dettagliato di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’area riservata del Congresso.
Il Bilancio è composto da una voce che rappresenta la Org statale di cui all’Art.1 della presente legge, da una voce per l’Esercito eItaliano e per i Ministeri ed Enti Pubblici e da una voce per il Tesoro.
Nel Bilancio sintetico è possibile limitarsi a riportare solo i valori complessivi (in ITL e Gold) delle varie voci senza voci di spesa dettagliate.

Art.6
Ogni Ministero o ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprietà pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio di fine mandato e pubblicarlo nel Forum del Congresso in allegato al Bilancio di fine mandato generale del Governo.
Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato A della presente legge.
Se necessario, il responsabile del Ministero o ente dovrà fornire inoltre uno spreadsheet allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, organizzato in modo tale da rispecchiare la gestione del Ministero o ente stesso.
Il bilancio dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale riservato; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito deve dunque archiviarlo in una sottosezione di “Bilancio eItaliano” accessibile in sola lettura agli abilitati alle sezioni riservate del Congresso.

NORME SUL TRASFERIMENTO DI FONDI
Art.7
Il Congresso può conferire fondi al Governo solo dopo aver approvato il bilancio di previsione di spesa presentato da quest’ultimo.
Salvo casi d’estrema necessità o urgenza, è espressamente vietato trasferire alla ORG di cassa dell’esecutivo o alle ORG ministeriali o a ORG in dotazione all’Esercito eItaliano una cifra pari alla somma massima trasferibile con singola donazione; è invece obbligatorio trasferire la quantità esatta richiesta, in funzione del bilancio di previsione di spesa o di metà mandato presentati dal Governo al Congresso.

Art.8
In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG privata, ovvero non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione secondo le modalità stabilite dal Presidente del Congresso, in mancanza delle quali la votazione sarà conforme alle norme stabilite dal Regolamento del Congresso in vigore.

GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO DEI BILANCI
Art.9
La sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale è aperta in visione a tutti i cittadini che seguono la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.
La procedura consiste di tre fasi:
a) il richiedente inserisce un messaggio nella discussione “Richiesta accrediti sezione di Bilancio” contenente il proprio link al profilo del cittadino in gioco e fa richiesta d’ingresso nel gruppo in forum;
b) eseguito quanto previsto al punto a), il richiedente invia un messaggio in gioco ad una (ed una sola) delle persone autorizzate ad abilitare alla sezione ex Art.8; in caso di mancata risposta entro 72 ore può inoltrare la richiesta ad un altro membro della Commissione;
c) ricevuto il messaggio di cui al punto b), verificata la conformità con quanto previsto al punto a) e verificata l’assenza di palesi incompatibilità per motivi di sicurezza, la Commissione (operando congiuntamente ovvero disgiuntamente) concede gli accrediti imparzialmente e senza alcun tipo di discriminazione.
L’accesso può essere rimosso solo per fatti gravi ovvero in seguito a pubblicazione da parte della persona accreditata di bilanci contenuti in questa sezione o parte di essi tramite articolo di giornale in gioco.
La Commissione stabilisce a maggioranza l’entità.