Un nuovo futuro con United Nations Organization

Day 1,969, 09:29 Published in Italy Croatia by Haltmann

Proviamo immaginare un mondo senza le alleanze che fanno da padrone ma una nuova organizzazione con il nome di United Nations Organization (UNO) il nostro militante di partito Francesco Cavour ha scritto questa nuova costituzione mondiale,sperando che un giorno tanti stati ne prendano parte,sicuramente ci saranno delle modifiche da fare infatti sarebbe bello un vostro parere.

•Articolo I° – Fondazione

-Sezione 1a: Disposizioni generali
-Clausola 1a: Disposizioni generali
I. Il nome dell’associazione in inglese è formalmente “United Nations Organization”. La sigla ufficiale è UNO. Tale forma d’abbreviazione può variare a seconda delle diverse lingue dei paesi membri.
II. Le nazioni [SONO DA INSERIRE I NOMI DELLE NAZIONI], di comune accordo decidono, in qualità di Paesi fondatori, di costituire l’UNO.
III. L’UNO è formalmente definita come “organizzazione intergovernativa per il raggiungimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”
IV. Gli organi d’amministrazione principale dell’organizzazione sono tre: il Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea generale e il Segretariato.

-Clausola 2a: Definizioni
I. Il termine “Maggioranza Qualificata del Consiglio di Sicurezza” intende i 2/3 dei voti positivi da parte dei rappresentanti (Capi di stato) del Consiglio di Sicurezza su di una proposta di provvedimento ideata da un paese appartenente del consiglio di sicurezza. Se più di 1/3 dei paesi esprime un veto, ossia un voto negativo, la proposta viene cestinata.
II. Il termine “Cittadino” intende un qualsiasi cittadino di un Paese membro dell’UNO
III. Il termine “Paese membro” o semplicemente “Membro” indica una qualsiasi delle Nazioni che hanno firmato ed accettato tale trattato.
IV. Il termine “Paese Ex Membro” o semplicemente “Ex Membro” indica uno dei paesi che hanno che hanno firmato ed accettato tale trattato e successivamente si sono ritirati.
•Articolo II° – Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
-Sezione 1a: Composizione e compiti del Consiglio di Sicurezza

-Clausola 3a: Organizzazione e composizione generale
I. Il Consiglio di Sicurezza provvede a gestire l’alleanza. E’ l’unico organo dell’organizzazione a poter deliberare provvedimenti su atti di aggressione o di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Tali provvedimenti, per entrare in vigore, devono essere però ratificati dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (vedi clausola 7a).
II. Il Consiglio di Sicurezza è composto da 9 nazioni scelte a rotazione bimestrale tra i paesi membri. Tali nazioni sono rappresentate nel Consiglio di Sicurezza dai rispettivi Capi di Stato (ossia i Presidenti).
III. Solo i paesi appartenenti al Consiglio di Sicurezza possono esprimere delle proposte a proposito di misure e provvedimenti.
IV. Per attuare dei provvedimenti vi è bisogno della cosiddetta Maggioranza Qualificata (vedi clausola 2a). Inoltre, i provvedimenti devono essere ratificati dal Segretario Generale (vedi clausola 7a).
Clausola 4a: Compiti
I. Il Consiglio di Sicurezza provvede, come esplicato in parte nella clausola 3a, a gestire l’alleanza. Ogni stato che appartiene al Consiglio di Sicurezza può esprimere una proposta legata ad uno particolare di questi tre tipi fondamentali di provvedimenti:
a. Misure provvisorie: valide solo per paesi membri, hanno lo scopo di prevenire l'aggravarsi di una data situazione e sono inviti che però non devono pregiudicare diritti, pretese e posizioni delle Parti interessate. Nonostante opinioni diffuse e contrarie, non sono atti vincolanti o sanzionatori in senso stretto.
b. Misure non implicanti uso della forza: il Consiglio può indirizzare gli Stati membri dell'ONU a certi comportamenti, che siano blandi come l'interruzione dei rapporti diplomatici, o più efficaci come blocchi economici totali;
c. Misure implicanti l'uso della forza: azione di guerra adottata solo contro degli Stati che, membri o non membri, sono colpevoli di aggressione o minaccia verso uno o più stati membri dell’organizzazione. In questo caso tutte i paesi membri sono tenuti ad inviare forze speciali in soccorso degli altri membri contro gli aggressori.
• Articolo III° – Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
- Sezione 1a: Composizione e compiti del Segretariato
- Clausola 5a: Organizzazione, composizione e compiti
I. Il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è uno degli organi principali. È guidato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
II. E’ costituito da un insieme di 7 Uffici e Dipartimenti finalizzati alla gestione amministrativa dell’organizzazione. Questi sono:
a. Ufficio per gli affari legali: dipartimento che si occupa della risoluzione pacifica delle dispute tra i paesi membri. Se la situazione di contesa tra i paesi membri si acuisce l’ufficio può appellarsi all’aiuto del Consiglio di Sicurezza che sceglierà le linee da seguire.
b. Ufficio per i servizi interni: dipartimento che si occupa di monitorare e controllare le funzioni del segretariato dell’organizzazione. Inoltre i paesi membri che chiedono il ricorso per provvedimenti voluti dal Consiglio di Sicurezza che trovano impari si devono rivolgere a tale ufficio, il quale provvederà a riferire il tutto al Segretario Generale. Possono rivolgersi anche al tribunale amministrativo (vedi articolo 7°)
c. Commissione per i grandi rischi: dipartimento che si occupa di monitorare i conflitti e, in caso di rischi per una nuova guerra mondiale, deve avvertire il segretario generale e il consiglio di sicurezza. I livelli di rischio per un conflitto armato mondiale sono sei (la commissione provvede ad avvertire gli organi interessati dal 5° livello in poi):
1. 1° Livello (Rischio Nullo): impossibilità di un nuovo conflitto mondiale;
2. 2° Livello (Rischio Basso): possibilità remote di un nuovo conflitto mondiale;
3. 3° Livello (Rischio Moderato): improbabili possibilità di un nuovo conflitto mondiale;
4. 4° Livello (Rischio Medio): possibilità abbastanza alte di un nuovo conflitto mondiale. I conflitti di questo livello sono meritevoli di attenzione da parte dell’intero ufficio e vi è bisogno di nuove osservazioni più dettagliate che potrebbero portare alla assegnazione del 3° o del 5° livello;
5. 5° Livello (Rischio Elevato): probabilità molto alte di una nuova guerra mondiale. I conflitti di questo livello non solo sono meritevoli di attenzione, ma devono preoccupare l’ufficio che è costretto ad informare il segretario generale e il consiglio di sicurezza. In questo modo una pianificazione di emergenza da parte del consiglio può essere definita, approvata e poi ratificata dal segretario.
6. 6° Livello (Rischio Certo): un nuovo conflitto mondiale è sicuro. L’ufficio è obbligato ad informare gli organi interessati. Il Consiglio di sicurezza e il segretario generale sono a loro volta obbligati, il primo a ideare un piano risolutivo stabilendo le posizioni che l’organizzazione dovrà adottare, e il secondo a ratificarlo.
d. Dipartimento di informazione pubblica: dicastero che si occupa sia delle pubbliche relazioni dell’organizzazione che di fornire notizie sull’operato dell’organizzazione. L’ufficio è inoltre tenuto a pubblicare e rendere noti tutti gli accordi e i trattati di pace stipulati dall’associazione. E’ esso infatti il dipartimento al quale giornalisti possono rivolgersi per conoscere le attività e le azioni dell’organizzazione.
e. Banca Centrale: il dipartimento controlla i redditi dei membri, il calcolo delle imposte dell’alleanza, i loro pagamenti e i flussi generali in entrata e in uscita e l'equilibrio finanziario dell'alleanza.
III. Ogni ufficio ha un Direttore che lo gestisce, che è nominato dal Segretario Generale in persona. Rimane in carica per tutta la durata del mandato del segretario (ossia quattro mesi). Al termine di quest’ultimo, terminano anche gli incarichi di tutti i direttori. Il nuovo Segretario nominerà i nuovi dirigenti, che possono essere anche quelli precedentemente incaricati in quanto tali mandati possono essere rinnovati indeterminate volte.
IV. Il dirigente oltre a gestire il suo ufficio può assumere nuovi dipendenti e licenziarne altri a sua discrezione ma non in maniera autoritaria. Il dirigente deve anche nominare il suo Vice-Direttore che lo coadiuva nelle scelte e ne prende il posto in caso di sua assenza.
V. Il Direttore ha la possibilità di dimettersi. In questo caso il Vice-Direttore ne prende il posto a capo dell’Ufficio e deve nominare un nuovo vice.
VI. Un Direttore può anche essere licenziato dal Segretario Generale. Di norma, in questo caso, il vice-direttore ne prende il posto ma, se il Segretario Generale non è d’accordo, può nominare un nuovo Dirigente secondo la sua volontà.
VII. Ogni dipendente può dimettersi a sua discrezione. In questo caso il direttore dell’Ufficio interessato può decidere se rimpiazzarlo o meno.
- Sezione 2a: Segretario Generale dell’Organizzazione
- Clausola 6a: Figura
I. Il Segretario Generale è la figura predominante dell’organizzazione. E’ l’uomo a capo del segretariato. Viene eletto dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
II. Il Segretario Generale resta in carica per quattro mesi. In ogni caso il suo mandato può essere rinnovato in quanto può essere rieletto infinite volte.
III. Gestendo l’intero segretariato, il segretario generale si occupa di nominare i direttori di tutti gli uffici ed i dipartimenti del segretariato. Talvolta, se lo ritiene opportuno, può prendere egli stesso l’incarico di dirigente all’interno di uno o più degli uffici appositi.
IV. Deve nominare obbligatoriamente un suo Vice-Segretario Generale che lo aiuti e ne prenda il posto in caso di assenza.
V. Il Segretario, sentiti i suoi più stetti collaboratori, può dimettersi. A prenderne il posto, fino allo scadere dei quattro mesi, sarà il suo Vice-Presidente che, divenuto così nuovo presidente, deve nominare un suo vice.
VI. Tutti i Segretari Generali sono assistiti da una loro equipe che, oltre a comprendere il Vice-Segretario, comprende un numero variabile di persone, chiamate “Consulenti Speciali”, scelte direttamente da lui. Tali consulenti possono aiutare il segretario in scelte politiche, economiche militari e sociali.
VII. Al termine di un mandato, il Segretario Generale entra di diritto nell’equipe personale del suo successore in qualità di “Consulente emerito”. Ciò avviene anche se lo stesso Segretario viene rieletto due o più volte consecutive. In ogni caso, infatti, anche se rieletto consecutivamente, nei quattro mesi successivi in cui vi è un nuovo segretario generale, l’ex segretario diventa “Consulente emerito”.
- Clausola 7a: Compiti
I. Il Segretario Generale gestisce il segretariato Ed è anche il comandante in capo delle forze armate dell’organizzazione (vedi clausola 11a) .
II. Il Segretario ha l’obbligo di scegliere se ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Consiglio di Sicurezza. Se ratifica un provvedimento, questo diventa automaticamente legge, se non lo ratifica questo non passa il vaglio. Nel secondo caso deve esprimere le motivazioni per cui non lo ha approvato. Quindi il Consiglio di Sicurezza potrà o riproporre una nuova legge simile alla prima ma modificata secondo le disposizioni imposte dal segretario, oppure potrà abbandonare il progetto.
III. In qualità di comandante ha il potere di inviare l’esercito per missioni di pace e per la risoluzione di conflitti anche se il Consiglio di sicurezza non ha espresso le proprie decisioni a riguardo e/o è in una situazione di stallo. Tale espediente burocratico è però ammissibile soltanto in situazioni di gravissima necessità nelle quali si rischiano conflitti molto pesanti o violente violazioni dei precetti di tale costituzione.
- Clausola 8a: Elezione
I. Venti giorni prima della fine del mandato del Segretario Generale uscente, il Consiglio di Sicurezza si riunisce per scegliere cinque personalità da candidare come successori. Queste, se vogliono, accettano la candidatura. In caso contrario, se alcune di queste non la accettano, allora il Consiglio di Sicurezza troverà altre persone disposte ad accettare in modo che si arrivi a cinque candidati.
II. Ogni candidato deve presentare entro i dieci giorni precedenti alla fine del mandato del Segretario Generale uscente, il proprio programma all’Assemblea Generale.
III. Ogni candidato deve presentare entro i dieci giorni precedenti alla fine del mandato del Segretario Generale uscente, le liste di quelli che diventeranno, in caso di vittoria, i suoi collaboratori speciali e i dirigenti degli uffici. Uno di questi per obbligo, sarà il Vice-Segretario Generale.
IV. L’Assemblea Generale ha il compito di votare, tra queste persone, il prossimo Segretario Generale. Vince chi riceve il maggior numero di voti. Il voto ha luogo il giorno stesso in cui il Segretario uscente termina il proprio mandato.
• Articolo IV° – Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
- Sezione 1a: Composizione e compiti dell’Assemblea Generale
- Clausola 9a: Organizzazione e composizione
I. L’Assemblea Generale è uno dei tre principali organi istituzionali dell’organizzazione, ed è quello più rappresentativo.
II. È composto dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni stato dispone di cinque rappresentanti diplomatici ognuno dei uali ha pieno diritto di voto.
III. I rappresentanti sono scelti direttamente dai governi delle loro rispettive nazioni. Ognuno rimane in carica fino a quando il governo del proprio paese non decide di rinnovare i propri rappresentanti. La rinnovazione o meno dei diplomatici avviene a discrezione dei rispettivi governi.
IV. L’Assemblea è gestita dal Presidente dell’Assemblea Generale che è eletto ogni quattro mesi. Ogni diplomatico dell’assemblea può teoricamente candidarsi. Il più votato diventa presidente. Il presidente deve nominare un suo vice-presidente che lo coadiuvi e ne prenda il posto in sua assenza.
V. Il presidente dell’Assemblea è il rappresentante ufficiale dell’Assemblea e adempie al compito di regolare il dibattito nell’aula dell’assemblea attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività.
VI. Il presidente può dimettersi. In questo caso, la sua carica viene presa ad interim dal suo vice-presidente fino alla fine del mandato previsto.
- Clausola 10a: Compiti
I. L’Assemblea generale si occupa di esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e adotta, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia agli stati membri che al Consiglio di Sicurezza.
II. L'Assemblea generale discute ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi stato membro e può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo stato o agli stati interessati.
III. L’Assemblea generale si occupa dell’elezione del Segretario Generale dell’Organizzazione (vedi clausola 8a). Inoltre vigila sull’operato del Segretariato.
IV. Può proporre una mozione di sfiducia verso il Segretario Generale. La mozione deve essere proposta da almeno 50 dei membri dell’Assemblea. La mozione è votata cinque giorni dopo la sua presentazione ed è approvata solo se riceve il 66% dei voti a favore (ossia i 2/3 dei voti). Se è approvata la mozione il vice-Segretario prende il posto di Segretario Generale fino alla fine del mandato.
V. Inoltre, se un paese esterno all’organizzazione domanda di entrare sarà l’Assemblea Generale a votare. Il voto avviene cinque giorni dopo la presentazione della domanda di ammissione. Serve il 50% + 1 dei voti favorevoli per far si che il paese diventi automaticamente membro.
VI. Un paese può uscire dall’organizzazione in due modi: di sua libera scelta o per espulsione.
a. Nel primo caso il paese delibera liberamente di lasciare l’organizzazione e il Segretario è costretto a ratificare la sua fuoriuscita con un visto.
b. Nel secondo caso invece un gruppo di delegati dell’assemblea non minore a 50 persone deve proporre l’espulsione di un paese motivando la propria scelta. La proposta di espulsione, votata cinque giorni dopo la sua presentazione, è approvata solo se riceve il 66% dei voti a favore (ossia i 2/3 dei voti). L’espulsione deve essere ratificata dal Segretario Generale. Se viene espulso un paese mentre questi ha un seggio nel Consiglio di Sicurezza, questo seggio viene occupato ad interim dal Segretario Generale.
• Articolo V° – Forze armate dell’Organizzazione
- Sezione 1a: Forze armate dell’organizzazione
- Clausola 11a: Organizzazione e compiti
I. Il Consiglio di Sicurezza ha generalmente il potere di chiamare alle armi un esercito della Comunità di Pace Globale composta da soldati provenienti da militari di ogni membro.
a. In realtà il Segretario Generale è il comandante in capo delle forze armate e tutte le decisioni prese dal consiglio di sicurezza devono essere da lui ratificate. Anche quelle militari.
b. Inoltre il Segretario Generale può, sentiti i suoi collaboratori chiamare alle armi le forze armate dell’organizzazione in situazioni di grave pericolo anche senza l’appoggio del Consiglio di Sicurezza.
c. Il Segretario Generale ha il potere di dirigere le forze armate per difendere gli stati membri. Questi è coadiuvato dai suoi collaboratori e dal Consiglio di sicurezza.
d. Se invece si vuole difendere nazioni non membri, il potere è esercitato dal Consiglio di sicurezza. Per difendere stati non membri vi è bisogno della maggioranza qualificata del consiglio di sicurezza e della ratifica del Segretario Generale.
II. Se un membro non è in grado di fornire i soldati, questi può contribuire mediante forniture militari o sostegni monetari.
III. Il Consiglio di sicurezza può dichiarare guerra a qualsiasi stato non membro: bisogna avere la maggioranza qualificata e la ratifica del segretario.
a. Gli stati membri possono liberamente dichiarare guerra a stati esterni senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza, ma non saranno sostenuti dall’organizzazione sino a che non ci sarà una dichiarazione ufficiale da parte del Consiglio di Sicurezza.
b. Nel caso di una dichiarazione di guerra del Consiglio di sicurezza, tutti i membri devono obbligatoriamente sostenere il conflitto con milizie, sostegni monetari o forniture militari. Lo stesso vale anche se è il Segretario Generale ad esprimere una ufficiale dichiarazione di guerra in casi di eccezionale gravità.
c. Il bottino di guerra è suddiviso in parti uguali tra i Paesi membri.
• Articolo VI° – Limitazioni e restrizioni
- Sezione 1a: Restrizioni per i paesi membri
- Clausola 12a: Limitazioni e restrizioni obbligatorie
I. I paesi membri non possono stipulare accordi militari, economici, o politici con paesi non membri senza l'approvazione di una maggioranza qualificata del Consiglio di Sicurezza e senza la ratificazione da parte del Segretario Generale.
II. Gli stati membri sono obbligatoriamente impossibilitatati a dichiarare guerra o a sostenere qualsiasi guerra contro altri paesi membri.
III. I paesi membri non devono interferire con gli affari interni di altri paesi membri senza l’approvazione di questi ultimi.
IV. Per entrare a far parte dell’organizzazione i paesi devono pagare [NUMERO DA DEFINIRE] Gold.
• Articolo VII° – Tribunale amministrativo
- Sezione 1a: Compiti e organizzazione del tribunale
- Clausola 13a: Organizzazione e compiti del tribunale
I. Il tribunale amministrativo di questa alleanza serve come un guardiano del presente Regolamento e di tutte le norme legislative definite dagli organi.
II. Si tratta di un'istituzione indipendente composta da un funzionario (giudice) per ogni paese. Il suo mandato dura sei mesi ed è rinnovabile. Ogni funzionario è nominato dal governo del rispettivo stato membro.
III. Le sentenze del tribunale sono vincolanti per tutti i membri dell'alleanza. Essa non può imporre sanzioni in quanto ha il potere unico di interpretare le norme dell’alleanza. Le sanzioni vengono imposte dal Segretario Generale a sua discrezione ma assolutamente non in modo autoritario. La pena può andare dalla semplice sanzione pecuniaria sino all’espulsione a seconda della gravità.
IV. Il governo di ciascuno Stato membro può portare un caso davanti al tribunale se ritiene che parte di questa costituzione o delle altre norme legislative conseguenti ad essa siano violati o non rispettati da un altro stato membro o da un funzionario dell’organizzazione.
V. Anche i maggiori organi (Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Segretariato) possono essere citati in giudizio. Se condannati possono essere ammoniti dal Segretario Generale.
a. Se lo stesso Segretario Generale è citato in giudizio e viene condannato la pena sarà scelta eccezionalmente dal Tribunale e può andare dall’ammonimento pecuniario al licenziamento dalla carica. Questi però non deve agire in modo autoritario.
VI. Il tribunale dovrebbe agire da memoria istituzionale dell'alleanza, mantenendo un archivio di tutte le norme.
VII. I Giudici di determinati paesi non possono partecipare in casi dove sono coinvolti proprio i loro paesi in modo tale che il tribunale rimanga completamente imparziale.

Un grazie ha Francesco Cavour per questa iniziativa che noi come giornale Italia Nuova appoggiamo e spero che piaccia anche ha voi,e speriamo in commenti positivi.

Italia Nuova