[INFORMAZIONE] - Le leggi eItaliane (I/II) (12/03/14)

Day 2,304, 15:59 Published in Italy Italy by National eItaly


Buonasera a tutti,

Siamo qui oggi per presentare una panoramica del corpo giuridico eitaliano. La nostra Community, infatti, oltre ad essersi dotata di una Costituzione (che regola in maniera più specifica rispetto al gioco i rapporti tra Governo e Congresso, e istituisce l’Esercito eItaliano), dispone di un piccolo corpo legislativo, deputato a regolare alcune specifiche questioni. Tali leggi principalmente servono per stabilire una prassi esecutiva, di modo che non ci siano dubbi e divergenze, e la gestione dello Stato sia quanto più possibile uniforme.

Per poter approvare una legge, in base al Regolamento del Congresso vigente, è necessaria una votazione (tramite sondaggio sul forum del Congresso) della durata di 24 ore, a cui partecipi almeno il 40% dei Congressmen accreditati in forum. Le leggi sono custodite nell’apposita sezione del Forum del Congresso. Ogni legge è archiviata seguendo il formato (previsto dal Regolamento del Congresso in vigore) ”[LEGGE N mese/anno] Nome Legge”, in cui N, espresso in numeri romani, indica il numero della legge rispetto al numero di leggi già approvate nel corso del mese (ad esempio “Legge I 08/10” indica la legge approvata per prima nel mese di Agosto del 2010).

Andiamo ora, brevemente, nello specifico; quest’oggi ci soffermeremo solo su alcune leggi, lasciando ad un articolo successivo la trattazione delle altre.
[Legge III 08/13] Legge sulle ORG

Questa legge è stata approvata per definire l’annosa questione degli account Organizzazione, o ORG. Alcuni anni fa, era possibile per i cittadini disporre di ORG, per poter gestire attività economiche o politiche senza riferirsi necessariamente al proprio profilo. Questa caratteristica è stata rimossa già da parecchi anni, e le ORG ancora esistenti sono considerate, ai fini del gioco, statalizzate; sono a completa disposizione del Presidente della Nazione. L’importanza delle ORG è tuttora notevole; sono gli unici account cui non è applicato il massimo di 10 Gold di trasferimento al giorno, e questo le rende fondamentali per la speculazione.
Tuttavia, molte di queste erano private in origine, e sono state statalizzate solo in seguito.

Pertanto, è stato deciso di non procedere alla confisca delle ORG ancora in mano a privati (comunque relativamente poche rispetto al totale). La Legge, oltre a stabilire queste definizioni, crea un registro delle ORG statali, ed uno delle ORG private. Ai proprietari di queste ultime è fatto obbligo di segnalare e di confermare di essere in attività, rispondendo ad un censimento indetto dallo Stato ogni tre mesi. Dal canto suo, lo Stato si impegna a rispettare questa divisione.

Potete trovare qui il testo completo della legge.
Enti Statali

Abbiamo deciso di raggruppare, poiché molto simili, tre leggi: la [Legge II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni, la [Legge IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale, la [Legge I 01/14] Ente per la Speculazione Finanziaria. La necessità alla base di queste leggi è la creazione di una forma di potere che gestisca servizi necessari per i cittadini, destinata ad operare su base più lunga rispetto al mandato governativo o congressuale, in maniera apartitica.

Queste tre leggi, infatti, istituiscono tre rispettivi Enti: l’ESS, deputato al sostegno finanziario dei cittadini, l’ENPS, destinato a gestire l’accoglienza per i nuovi giocatori (tramite donazioni di cibo, servizi di tutoring o guide, eventuali piccoli prestiti) e l’ESF, istituito per occuparsi della speculazione sul Mercato Monetario con fondi statali.

Le leggi sono pressoché identiche per quanto riguarda la scelta dei Responsabili (che avviene per votazione del Congresso), l’obbligo di trasparenza nella gestione degli Enti (tramite la compilazione di bilanci mensili, da pubblicare il 6 di ogni mese), la redazione di relativi Regolamenti Interni destinati a spiegare nello specifico le modalità con cui l’Ente opera. I Responsabili, che hanno la possibilità di scrivere nel forum del Congresso, possono nominare Vice, e altri funzionari; il lavoro di tutti questi è su base volontaria; non hanno diritto a nessun tipo di compenso. I Responsabili degli Enti non possono essere contemporaneamente Presidente, Congressman o Ministro; qualora sorgesse un conflitto d’interessi, il Responsabile deve rinunciare ad una delle due cariche.
Ad ogni Ente è concessa una ORG per gestire le pubblicazioni (ORG ENPS; ORG ESS; ORG ESF); oltre a ciò, l’ESF ha a disposizione un’altra quindicina circa di ORG, per gestire la speculazione.
Quest’ultimo, inoltre, non può trasferire direttamente fondi al Governo (poiché tutte le finanze statali sono il diretto controllo del Congresso), e può speculare con al massimo l’80% delle disponibilità complessive dello Stato.

Potete consultare qui il testo completo della [Legge I 01/14] Ente per la Speculazione Finanziaria; qui il testo della [Legge IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale; qui il testo della [Legge II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni.
[Legge III 04/13] Testo Unico di Bilancio

Questa legge - la più lunga del nostro piccolo corpusstabilisce una norma unica per la gestione delle finanze dello Stato, la compilazione dei bilanci e la loro accessibilità.

Innanzitutto, la legge stabilisce l’esistenza di un Bilancio dello Stato, composto dai singoli bilanci di Governo, Congresso, Enti ed Esercito. Il Congresso gestisce le finanze dello Stato, tramite la rispettiva ORG; la Presidenza del Congresso produce il rispettivo bilancio. Il Congresso concede fondi al Governo (che a sua volta li può usare per l’Esercito) ed agli Enti.

Il Governo ha il compito di presentare tre bilanci nel corso del suo mandato. Innanzitutto, c’è il bilancio previsionale, da presentare entro tre giorni dall’insediamento. Come dice il nome, in esso il Governo prevede le cifre che intende spendere (per esso e per l’Esercito) e gli eventuali incassi dovuti – principalmente – alla tassazione. Conseguentemente, richiede al Congresso una cifra da utilizzare per la gestione del mandato. Il bilancio previsionale è sottoposto ad approvazione del Congresso; dopo due rifiuti del medesimo, il Congresso è invitato a proporre una sfiducia per il Governo.
Oltre a questo, il Governo rendiconta l’attività a metà e fine mandato; al termine del mandato, restituisce ogni eccedenza al Congresso.
Per quanto riguarda il bilancio di fine mandato, il Governo presenta un rendiconto essenziale, accessibile a tutti; ed un dettaglio di spesa, reputato materia sensibile.
Il bilancio dell’Esercito italiano è disciplinato in una legge apposita, che regola i rapporti finanziari tra Stato ed Esercito; è comunque considerato riservato.

La legge definisce anche la struttura dei bilanci, con due modelli allegati; uno per la previsione, uno per il rendiconto (valido per i bilanci di Governo ed Enti)

I bilanci previsti da questa legge (ad eccezione del rendiconto sintetico di fine mandato del Governo) sono archiviati in una sezione apposita (Bilanci dello Stato eItaliano), aperta solamente a Governo, Congresso ed al gruppo dei cosiddetti “Cittadini Verificati e Sicuri”; l’accesso a questo è concesso da un’apposita commissione, composta da membri scelti dal Congresso.

Vi invitiamo a consultare questo articolo per una panoramica più completa sulla norma, il cui testo completo è disponibile qui.

A breve seguirà la seconda parte dell’articolo.

Per oggi è tutto, non ci resta che salutarvi.

Ringraziamo Dark Thunder per il rinnovamento delle userbar.