[EDEN] TEFTA: EDEN / TERRA Free Travel Agreement

Day 1,711, 07:41 Published in Italy Italy by National eItaly


Buon giorno a tutti,

in questi mesi all’interno di EDEN si è cercato di trovare un accordo per regolamentare la gesione delle cittadinanze da parte dei paesi membri, nei confronti delle richieste da parte degli alleati. Per questo motivo è stato preparato il trattato TEFTA (Eden / Terra Free Travel Agreement) che è ora arrivato ad una versione definitiva, che permette di creare una via preferenziale per acquisire le cittadinanze tra i paesi firmatari.

Nonostante alcune ultime perplessità sul testo, il trattato è stato votato ed approvato dai congressman con 5 voti favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti, la votazione è ufficiale in quanto è stato raggiunto il quorum del 40% dei congressisti votanti rispetto ai congressisti aventi diritto (11 votanti su 19 in questo caso).

I dubbi espressi sono stati i seguenti:
- art.13: non si capisce la necessità di questi fondi, ne come dovrebbero essere calcolati (deciso ogni mese? non una cifra fissa, ne uguale per ogni stato?)
- art. 6: il non poter interferire nell’attività politica del paese, impedirebbe di partecipare o anche solo iscriversi ad un partito
- art. 10: sembra gravoso che uno stato debba risarcire gli stati alleati per il comportamento scorretto di alcuni singoli cittadini, anche per semplici insulti.

Altri pareri contrari sono riferiti in generale al testo e non ad articoli in particolare:
- per il numero chiuso
- per le pratiche di favori che potrebbe favorire in quanto a decidere chi è meritevole della nuova cs è il paese di origine.
- per la rigidità di tutto il trattato.


Questo è il testo completo del trattato approvato:

TEFTA
(EDEN / TERRA Free Travel Agreement)

Article 1
This contract is binding on the parties which with their signature accept all the terms.

Article 2
EDEN / TERRA Free Travel Agreement, hereinafter referred to as "TEFTA" is the allied agreement which allows faster and easier way of achieving CS (Citizenship) and the flow of players from the signatory countries.

Article 3
Each signatory country determines the monthly quota of approved CS's, according to economic or military situation in their country.

Article 4
The Parties undertake to accept TEFTA as the only way of approving CS's in a public and transparent way , to prevent the abuse of the same(buying and selling CS's).

Article 5
Each Party must hold a public tender to determine the number of citizens, and the country being applied to.

Article 6
Public tender must be transparent, compiled by the MOFA team, published in the official state newspaper, and it must minimally follow below conditions:
- oath from the citizen who would like to apply at the tender that he won't interfere in the politics of the host country
- won't insult and mob citizens of the host country on any basis("spam"),
- to remain in the host country for at least one(1) month (except in the case of an intervening military call from home country or in specific cases(reasons must be approved by state bodies)).

Article 7
A citizen who is accepted at the tender can't participate in the same for next 2 months.

Article 8
The country that sends its citizens, shall through official authorities (MOFA; CP) deliver a guarantee for citizens who fill monthly quota.

Article 9
The authorities and their subordinates in the parties (ambassadors and consuls) are resposible for the citizens for whom he CS was approved by the monthly quota.

Article 10
The host country, in the case of infrigement (PTO, TO, insults, incidents), reserves the right to seek a compensation from the country the citizen came from, in an amount (in Gold) to be agreed upon, depending on damage level

Article 11
Claims with attached evidence (screenshots, logs) shall be enclosed to the official authorities above mentioned.

Article 12
Presidents of the Parties retain the right to request CS approval outside the frame of this agreement, but that approval must be presented to the representatives of the signatory countries.

Article 13
It is recommended to establish a provisioning fund in which the citizens that arrive from the signatory countries donate a symbolic amount that would be used for arming the government military.

Article 14
This contract is open amendments and updates that must be agreed upon between the majority of the signatory countries.

Article 15
Between the 5th and 10th of each month, each member will declare the quota of CS application they will accept and approve for that month,discuss about new proposition who must be accepted by all members and showed to national congress,each Government will choose their participants on monhtly meetings who will deliver guarantees for proposed


Traduzione:

TEFTA
(EDEN / TERRA Free Travel Agreement)

Articolo 1
Questo contratto vincola le parti che, apponendo la loro firma, lo accettano in tutte le sue parti.

Articolo 2
EDEN / TERRA Free Travel Agreement, d’ora in poi “TEFTA”, è l’accordo tra alleati che permette un più facile e rapido conseguimento delle CS (cittadinanze) e la circolazione dei giocatori provenienti dai paesi firmatari

Articolo 3
Ogni paese firmatario determina la quota mensile di Cittadinanze, in relazione alla propria situazione economica o militare.

Articolo 4
Le parti si impegnano ad accettare TEFTA come unico modo per approvare le CS in modo pubblico e trasparente, al fine di prevenire l’abuso di questo potere (compravendita di CS)

Articolo 5
Ogni parte deve presentare un’offerta pubblica per determinare il numero di cittadini e il paese a cui essa si rivolge

Articolo 6
L’offerta pubblica dev’essere trasparente, stilata dalla squadra del MoFA, pubblicata sul giornale ufficiale del paese e deve seguire come minimo le seguenti condizioni:
-giuramento, da parte del cittadino che vorrebbe rispondere all’offerta, di non interferire nell’attività politica del paese ospitante
-giuramento di non insultare e aggredire i cittadini del paese ospitante a nessuna condizione (“spam)
-giuramento di rimanere nel paese ospitante per almeno un (1) mese (eccetto in caso di richiesta di intervento militare da parte della patria o in casi specifici, le cui motivazioni devono essere approvate dai corpi dello stato.

Articolo 7
Un cittadino che viene ammesso alla proposta non può partecipare ad un’altra per successive due (2) mesi

Articolo 8
Il paese che manda i suoi cittadini deve, attraverso le autorità ufficiali (MoFA, CP), garantire per i cittadini che rientrano nella quota mensile.

Articolo 9
Le autorità e I loro subordinati nelle parti (ambasciatori e console) sono responsabili dei cittadini per i quali la cittadinanza è stata approvata nella quota mensile.

Article 10
Il paese ospitante, in caso di infrazioni (PTO,TO,insulti,incidenti), si riserva il diritto di richiedere un compenso al paese di origine del trasgressore sotto forma di Gold in una quota da concordarsi, in relazione all’entità del danno.

Articolo 11

Eventuali richieste di risarcimento con allegate le prove (screenshots, logs) devono essere presentate alle autorità sopra citate.

Articolo 12

I Presidenti delle parti (ePaesi) si riservano il diritto di richiedere l'approvazione di CS al di fuori del patto, ma la loro approvazione deve essere presentata ai rappresentanti delle nazioni aderenti al patto.

Articolo 13

E' raccomandata l'istituzione di un fondo nel quale i cittadini ospiti possano donare un importo simbolico, che sarà utilizato per gli armamenti del paese ospitante.

Articolo 14

Questo accordo è aperto ad emendamenti e aggiornamenti che devono essere approvati dalla maggioranza dei Paesi aderenti.

Articolo 15

Tra il 5 e il 10 di ogni mese, ogni Paese aderente dichiarerà la quota di CS che accetterà per il mese corrente, discuterà delle nuove proposte che dovranno essere approvate da tutti i membri e presentate ai rispettivi Congressi. Ogni governo sceglierà i propri rappresentanti al meeting mensile, rappresentanti che porteranno le garanzie proposte


Ringraziamo per l’attenzione
Il ministero dell’informazione